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149306
IDG820900332
82.09.00332 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mosca Carlo
Sulla apertura di esercizi pubblici senza la prescritta licenza
nota a Pret. Gaeta 3 giugno 1980
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 659-663
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D52012; D18717; D543; D12002
L' A. critica una sentenza del Pretore di Gaeta secondo cui l' apertura di esercizio di trattoria senza la prescritta licenza non costituisce piu' reato punibile ai sensi dell' art. 17 del Testo Unico legge Pubblica Sicurezza ma soltanto un illecito amministrativo, essendo la materia dell' autorizzazione all' apertura di siffatti locali stata sottratta alla competenza dell' autorita' di Pubblica Sicurezza e trasferita ai compiti degli Enti Locali. Nel ribadire la qualita' ed i criteri d' individuazione degli esercizi pubblici, viene chiarito che l' attribuzione ai Comuni del rilascio della licenza in argomento non incide sulla natura della sanzione depenalizzando tacitamente, in virtu' del carattere puramente amministrativo assunto dall' intera materia, la contravvenzione di cui all' art. 665 c.p. che direttamente regola l' ipotesi. La legge 14 ottobre 1974, n. 524 e il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 non hanno, infatti, mutato il contenuto e il comando insiti nel precetto della norma penale in bianco espresso dall' art. 665 c.p., motivo per cui la licenza per i pubblici esercizi di cui al vigente art. 86 Testo Unico legge Pubblica Sicurezza continua ad avere la natura di autorizzazione di polizia amministrativa ben potendo il legislatore, tra l' altro, punire con sanzione penale la violazione di precetti amministrativi. La volonta' del legislatore di non depenalizzare l' art. 665 c.p. e' del resto desumibile dalla stessa normativa di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Ne', per quanto espresso, v' e' possibilita' di demandare ai Comuni il potere sanzionatorio a livello amministrativo delle violazioni dei contenuti di cui all' art. 19 d.p.r. n. 616. Gli artt. 665 c.p. e 86 Testo Unico legge Pubblica Sicurezza risultano pertanto vigenti e la violazione dei relativi precetti configura un illecito contravvenzionale. L' A. della nota perviene pertanto alla conclusione che l' apertura di una trattoria senza la prescritta licenza deve conseguenzialmente essere ritenuta reato perseguibile e punibile ai sensi del citato art. 665 c.p..
art. 17 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 art. 86 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 art. 665 c.p. l. 14 ottobre 1974, n. 524 l. 24 novembre 1981, n. 689 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
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