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| IDG820900332 | |
| 82.09.00332 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mosca Carlo
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| Sulla apertura di esercizi pubblici senza la prescritta licenza
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| nota a Pret. Gaeta 3 giugno 1980
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| Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 659-663
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D52012; D18717; D543; D12002
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| L' A. critica una sentenza del Pretore di Gaeta secondo cui l'
apertura di esercizio di trattoria senza la prescritta licenza non
costituisce piu' reato punibile ai sensi dell' art. 17 del Testo
Unico legge Pubblica Sicurezza ma soltanto un illecito
amministrativo, essendo la materia dell' autorizzazione all' apertura
di siffatti locali stata sottratta alla competenza dell' autorita' di
Pubblica Sicurezza e trasferita ai compiti degli Enti Locali. Nel
ribadire la qualita' ed i criteri d' individuazione degli esercizi
pubblici, viene chiarito che l' attribuzione ai Comuni del rilascio
della licenza in argomento non incide sulla natura della sanzione
depenalizzando tacitamente, in virtu' del carattere puramente
amministrativo assunto dall' intera materia, la contravvenzione di
cui all' art. 665 c.p. che direttamente regola l' ipotesi. La legge
14 ottobre 1974, n. 524 e il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 non hanno,
infatti, mutato il contenuto e il comando insiti nel precetto della
norma penale in bianco espresso dall' art. 665 c.p., motivo per cui
la licenza per i pubblici esercizi di cui al vigente art. 86 Testo
Unico legge Pubblica Sicurezza continua ad avere la natura di
autorizzazione di polizia amministrativa ben potendo il legislatore,
tra l' altro, punire con sanzione penale la violazione di precetti
amministrativi. La volonta' del legislatore di non depenalizzare l'
art. 665 c.p. e' del resto desumibile dalla stessa normativa di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Ne', per quanto espresso, v' e'
possibilita' di demandare ai Comuni il potere sanzionatorio a livello
amministrativo delle violazioni dei contenuti di cui all' art. 19
d.p.r. n. 616. Gli artt. 665 c.p. e 86 Testo Unico legge Pubblica
Sicurezza risultano pertanto vigenti e la violazione dei relativi
precetti configura un illecito contravvenzionale. L' A. della nota
perviene pertanto alla conclusione che l' apertura di una trattoria
senza la prescritta licenza deve conseguenzialmente essere ritenuta
reato perseguibile e punibile ai sensi del citato art. 665 c.p..
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| art. 17 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
art. 86 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
art. 665 c.p.
l. 14 ottobre 1974, n. 524
l. 24 novembre 1981, n. 689
d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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