| L' A. affronta nel suo saggio la problematica della tutela civile
dell' ambiente optando per la seconda delle due alternative
praticabili (tutela individuale o collettiva) ritenuta la piu'
corretta dal punto di vista metodologico sia per il carattere
strutturale del bene sia per gli interessi molteplici, tutti
meritevoli di protezione giuridica, con esso confliggenti. Da una
siffatta impostazione discendono due conseguenze: 1) la definizione
dell' ambiente come interesse diffuso, interesse non individuale ne'
pubblico ma riferibile ad una pluralita' di soggetti, piu' o meno
organizzati in un gruppo, tutti egualmente interessati alla sua
soddisfazione; 2) l' inquadramento della tutela civile dell' ambiente
nell' ambito della tematica degli interessi diffusi. Gli ostacoli,
essenzialmente legati ad un ordinamento giuridico storicamente
conformato sul modello della tutela individualistica degli interessi,
che si frappongono alla tutelabilita' nel processo civile (e
amministrativo) di interessi superindividuali sono in parte
superabili, secondo l' A., attraverso una riconsiderazione delle
categorie concettuali del diritto civile (bene giuridico, situazione
soggettiva, legittimazione, interesse) che consenta di adeguare alle
nuove esigenze i classici strumenti processuali di tutela.
Considerata ormai irreversibile la crisi del formale criterio di
selezione degli interessi e della tradizionale graduatoria di valori
rispecchiante i contenuti dei diritti soggettivi assoluti, si ritiene
che il conflitto tra diverse categorie di interessi contrapposti
possa essere risolto giudizialmente mediante una valutazione
comparativa che tenga conto della diversa graduatoria desumibile (in
via mediata) dai principi costituzionali. Presupposti dell' attivita'
interpretativa del giudice sono le indagini dirette alla
individuazione del bene giuridico e alla elaborazione dei criteri di
collegamento tra il bene e i soggetti (collettivi) che ne chiedono la
tutela. Punto di partenza della prima indagine e' l' art. 32 comma 1
Cost., che riconosce la salute meritevole di tutela anche come
interesse collettivo. Dallo stretto legame esistente tra salute e
ambiente e' poi possibile ricostruire un nuovo concetto del bene
(oggetto dell' interesse collettivo alla salute) inteso come l'
insieme delle condizioni complessive di salubrita' proprie di un
determinato ambiente la cui lesione attribuisce al titolare il potere
di ottenere la cessazione del comportamento nocivo. Quanto alla
individuazione dei soggetti legittimati a far valere in giudizio la
lesione, sara' compito del giudice riconoscere la legittimazione ad
agire sulla base della rappresentativita', serieta' e consistenza del
gruppo e dei criteri oggettivi (anche normativi) che lo collega all'
interesse diffuso. Ma, a risolvere il problema della tutela dell'
ambiente (e piu' in generale degli interessi diffusi), non e'
sufficiente l' intervento giudiziale il quale, al contrario, va
inserito in una strategia globale di tutela in cui venga integrato il
momento partecipativo con quello istituzionale-autoritativo. Un
sistema legislativo-amministrativo fondato sulla programmazione degli
usi delle risorse e sulla pianificazione degli interventi sul
territorio, da una parte, la partecipazione della collettivita' alle
scelte riguardanti il proprio sviluppo e la definitiva tutela
giurisdizionale degli interessi diffusi, dall' altra, sono gli
estremi di un problema ormai maturo per la sua soluzione.
| |