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149318
IDG821200774
82.12.00774 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Conte Riccardo
In tema di sospensione della patente ai diffidati
Amm. it., an. 36 (1981), fasc. 12, pag. 1653-1664
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D12002; D507; D5350; D0400; D04013D50000
Il problema analizzato dall' A. e discusso ampiamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza e' quello della mancanza del termine all' efficacia del provvedimento prefettizio di sospensione della patente alle persone diffidate, che agisce quindi a tempo indeterminato. L' art. 91 del codice della strada e' stato posto all' esame della Corte Costituzionale la quale ha affermato che esso non lede il principio costituzionale di uguaglianza ne' quello di liberta' di circolazione, dato che esso restringe solo il diritto d' usare veicoli a motore. Inoltre il Prefetto valuta caso per caso, in rapporto alle garanzie date dal singolo diffidato, tale sospensione. L' A. analizza la connessione tra il provvedimento di sospensione suindicato e l' istituto della diffida attraverso la quale il Questore intima formalmente ad un soggetto di cambiare condotta se non vuole incorrere in misure piu' gravi. Ma tale indeterminatezza del periodo di tempo della efficacia della diffida non puo' essere estesa, a giudizio dell' A., ai provvedimenti di sospensione della patente di guida in quanto la Pubblica Amministrazione, in virtu' del principio di legalita', non puo' non prefissare un termine di durata del provvedimento di sospensione.
art. 91 comma 2 d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393 art. 1 l. 27 dicembre 1956, n. 1423
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