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149321
IDG821200796
82.12.00796 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scardellato Orazio
Sanzioni applicabili per l' anticipata apertura e la ritardata chiusura degli esercizi pubblici
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 56 (1982), fasc. 5-6 (1 marzo), pag. 606-607
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18115; D52012
L' A. esamina le sanzioni relative all' inosservanza degli orari dei negozi distinguendo i negozi di vendita al dettaglio per i quali sono previste precise sanzioni amministrative, e i pubblici esercizi per i quali vi e' difficolta' di interpretazione delle norme in quanto manca una disciplina precisa da osservare. Secondo l' A. coloro che non osservano gli orari disposti per i pubblici esercizi soggiaciono all' art. 665 c.p., che prevede arresto o ammenda mentre invece alcuni Comuni comminano, facendo rientrare i pubblici esercizi nelle altre attivita' esercenti la vendita al dettaglio, la gia' indicata sanzione amministrativa. L' A. e' contrario a tale interpretazione adottata dai Comuni in quanto la legge ha sempre distinto i pubblici esercizi da quelli di vendita al dettaglio e pertanto ritiene illegittima la sanzione inflitta.
art. 10 l. 28 luglio 1971, n. 558 art. 665 c.p.
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