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149332
IDG820601495
82.06.01495 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Proto-Pisani Nicola
Prime note in tema di "interdizione" ad emettere assegni
Dir. giur., s. 3, an. 97 (1982), fasc. 1, pag. 36-43
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5370; D5033; D51210
L' A. commenta brevemente gli artt. 139-141 l. 689-1981 che hanno introdotto la pena accessoria del "divieto" di emettere assegni. Alla base di tale iniziativa c' e' la volonta' di rendere piu' incisiva la sanzione relativa ai delitti previsti dai nn. 1 e 2 dell' art. 116 del r.d. 1736-1933. Un primo problema interpretativo e' dato dall' aver il legislatore usato, accanto al termine "divieto", anche quello "interdizione": con quale significato? Secondo l' A., non deve farsi riferimento al concetto civilistico di interdizione come incapacita', trattandosi solo di una pena accessoria. Altri interrogativi sono originati dall' ipotesi che la banca ignori l' esistenza della pena accessoria; e dalla formulazione dell' art. 141 l. 689/81, ove il termine "richiedente" viene giudicato quanto mai generico ed ambiguo.
art. 139 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 140 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 141 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 389 c.p. art. 116 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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