| 149333 | |
| IDG821200887 | |
| 82.12.00887 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Maddalena Paolo
| |
| Rapporti fra giudizio penale e giudizio contabile
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a C. Conti sez. II 25 marzo 1981
| |
| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 8-9, pt. 3A, pag. 251-256
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D15400; D6013; D4181
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La Corte dei Conti statuisce che il giudizio contabile non deve
essere sospeso in presenza di concomitante giudizio penale sugli
stessi fatti, essendo venuto meno nel nostro ordinamento il principio
della preminenza del giudice penale sulle altre giurisdizioni;
inoltre in ossequio all' orientamento della Corte Costituzionale che
ha dichiarato l' incostituzionalita' dell' art. 28 c.p.p. (sulla
violativita' dell' accertamento dei fatti materiali nei confronti di
coloro che rimasero estranei al processo penale) esonera dalla
opponibilita' il procuratore generale della Corte dei Conti, che non
e' parte nel processo penale e coloro che sono stati convenuti solo
davanti al giudice amministrativo-contabile. L' A. non condivide le
tesi sostenute nella decisione ne' le argomentazioni di esse basate
sulla separazione delle giurisdizioni operata dalla Costituzione in
quanto argomento ininfluente in questo ambito. Ne' l' assenza del
P.M. contabile nel processo penale da' luogo all' inopponibilita'
assoluta del giudicato penale in quanto egli agisce nell' interesse
dell' ordinamento e quindi e' parte in senso tutto particolare.
Secondo l' A. sfugge alla Corte dei Conti il problema di fondo della
necessaria distinzione fra illecito penale coincidente con l'
illecito amministrativo e illecito penale diverso da illecito
amministrativo cioe' fra responsabili del reato da un lato e
responsabili sussidiari amministrativi. Nel primo caso occorre
affermare la responsabilita' primaria dei colpevoli nei cui confronti
fa stato il giudicato penale mentre nell' altro vi e' una
responsabilita' sussidiaria nei cui confronti la sentenza penale non
ha alcun effetto. Se viene assunta questa distinzione la diversita'
dei fatti materiali esclude l' applicabilita' dell' art. 28 c.p.p. e
il problema dei rapporti fra giudizio penale e giudizio contabile e'
chiarito con l' eliminazione della possibilita' di formazione di un
giudicato penale vincolante per alcuni e non per altri. Analogamente
l' obbligo di sospensione del giudizio contabile sussiste solo nelle
ipotesi di identico fatto materiale e non qualora si tratti di fatti
diversi.
| |
| art. 27 c.p.p.
art. 28 c.p.p.
art. 3 c.p.p.
C. Cost. 22 marzo 1971, n. 55
art. 295 c.p.c.
| |
| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
| |