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149333
IDG821200887
82.12.00887 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Maddalena Paolo
Rapporti fra giudizio penale e giudizio contabile
nota a C. Conti sez. II 25 marzo 1981
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 8-9, pt. 3A, pag. 251-256
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15400; D6013; D4181
La Corte dei Conti statuisce che il giudizio contabile non deve essere sospeso in presenza di concomitante giudizio penale sugli stessi fatti, essendo venuto meno nel nostro ordinamento il principio della preminenza del giudice penale sulle altre giurisdizioni; inoltre in ossequio all' orientamento della Corte Costituzionale che ha dichiarato l' incostituzionalita' dell' art. 28 c.p.p. (sulla violativita' dell' accertamento dei fatti materiali nei confronti di coloro che rimasero estranei al processo penale) esonera dalla opponibilita' il procuratore generale della Corte dei Conti, che non e' parte nel processo penale e coloro che sono stati convenuti solo davanti al giudice amministrativo-contabile. L' A. non condivide le tesi sostenute nella decisione ne' le argomentazioni di esse basate sulla separazione delle giurisdizioni operata dalla Costituzione in quanto argomento ininfluente in questo ambito. Ne' l' assenza del P.M. contabile nel processo penale da' luogo all' inopponibilita' assoluta del giudicato penale in quanto egli agisce nell' interesse dell' ordinamento e quindi e' parte in senso tutto particolare. Secondo l' A. sfugge alla Corte dei Conti il problema di fondo della necessaria distinzione fra illecito penale coincidente con l' illecito amministrativo e illecito penale diverso da illecito amministrativo cioe' fra responsabili del reato da un lato e responsabili sussidiari amministrativi. Nel primo caso occorre affermare la responsabilita' primaria dei colpevoli nei cui confronti fa stato il giudicato penale mentre nell' altro vi e' una responsabilita' sussidiaria nei cui confronti la sentenza penale non ha alcun effetto. Se viene assunta questa distinzione la diversita' dei fatti materiali esclude l' applicabilita' dell' art. 28 c.p.p. e il problema dei rapporti fra giudizio penale e giudizio contabile e' chiarito con l' eliminazione della possibilita' di formazione di un giudicato penale vincolante per alcuni e non per altri. Analogamente l' obbligo di sospensione del giudizio contabile sussiste solo nelle ipotesi di identico fatto materiale e non qualora si tratti di fatti diversi.
art. 27 c.p.p. art. 28 c.p.p. art. 3 c.p.p. C. Cost. 22 marzo 1971, n. 55 art. 295 c.p.c.
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