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149336
IDG820900402
82.09.00402 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spangher Giorgio
Proroga dei termini per la perizia istruttoria e principio del giudice naturale precostituito per legge
nota a C. Cost. 30 luglio 1980, n. 138
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 2, pag. 690-713
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60200; D61421; D0402
La nota prende in esame la sentenza della Corte Costituzionale che ha respinto l' eccezione di incostituzionalita' dell' art. 316 comma 4 c.p.p., nella parte in cui conferisce alla sezione istruttoria della Corte d' Appello, a seguito della conforme richiesta del procuratore generale, il potere di prorogare il termine fissato dal giudice istruttore per la presentazione in iscritto dell' elaborato peritale. L' A. espone le ragioni che suffragano questo assunto; fissa, quindi, i limiti di operativita' dell'art. 316 comma 4 c.p.p. e, successivamente, prende in esame le argomentazioni della Corte Costituzionale. Pur sollevando alcuni rilievi critici, l' A. concorda con le decisioni della Corte.
art. 220 c.p.p. 1913 art. 234 comma 2 c.p.p. art. 298 c.p.p. art. 316 comma 4 c.p.p. art. 321 c.p.p. art. 25 comma 1 Cost. C. Cost. 22 giugno 1963, n. 110 l. 15 dicembre 1972, n. 773
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