| L' A., puntualizzato il concetto di segreto in generale, individua le
fonti dell' obbligo giuridico del segreto istruttorio ed i soggetti
obbligati soffermandosi su un altro argomento che puo' definirsi
pregiudiziale per la chiarezza della trattazione, e cioe' sul
concetto di atto istruttorio. Nel diritto penale italiano - ma lo
stesso puo' dirsi, mutatis mutandis, anche da un punto di vista
generale - il segreto istruttorio ha un duplice aspetto: uno di
riserva al solo magistrato e ai pubblici ufficiali che lo assistono e
coadiuvano delle notizie relative a determinati atti; e uno di
divieto di divulgazione attraverso la stampa e gli altri mezzi di
comunicazione al pubblico. Sotto il primo profilo, si suol parlare di
segreto interno; sotto il secondo profilo, di segreto esterno.
Analizzati, quindi, tali aspetti del segreto istruttorio, l' A.
prende in considerazione l' art. 684 c.p. e l' art. 164 c.p.p. con
riferimento anche alla modifica proposta dall' art. 11 del Progetto
ministeriale per un nuovo codice di procedura penale, i rapporti tra
segreto istruttorio e segreto d' ufficio con particolare riguardo
agli artt. 326 c.p. e 307 c.p.p., le deroghe all' art. 307 c.p.p., i
problemi di costituzionalita' dell' art. 684 c.p., quelli relativi
alla estensione contenutistica e temporale del c.d. segreto
istruttorio e le deviazioni giurisdizionali, affermando, in
conclusione, che il segreto in esame, o in genere il segreto
processuale, deve essere conservato ed efficacemente tutelato nell'
interesse della giustizia e dei soggetti implicati nella vicenda
giudiziaria; ma cosi' come e' attualmente disciplinato, e come in
concreto vengono applicate le norme relative, e' un mero feticcio e,
per di piu', un falso feticcio. Solo mettendo in correlazione le
norme sul segreto istruttorio con quelle sul segreto d' ufficio e
inserendo l' attivita' dei giornalisti nel quadro generale della
tutela del processo e di una giusta e razionale interpretazione dei
diritti di cronaca, si puo' fondatamente sperare di pervenire a
soluzioni piu' giuste che tengano conto di tutti gli interessi
costituzionalmente garantiti e della diversita' delle posizioni
soggettive in rapporto al vincolo del segreto. Al fondo, vi e' un
problema di costume che nessuna legge, da sola, puo' risolvere
pienamente.
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