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Stampa giuridica

Documento


149337
IDG820900412
82.09.00412 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nuvolone Pietro
Il segreto istruttorio
relazione al Convegno su "Il segreto nella realta' giuridica italiana", organizzato dall' Istituto di diritto pubblico dell' Universita' di Roma, Roma, 28 ottobre 1981
Indice pen., an. 16 (1982), fasc. 1, pag. 5-19
D5203; D6043; D51113; D04017
L' A., puntualizzato il concetto di segreto in generale, individua le fonti dell' obbligo giuridico del segreto istruttorio ed i soggetti obbligati soffermandosi su un altro argomento che puo' definirsi pregiudiziale per la chiarezza della trattazione, e cioe' sul concetto di atto istruttorio. Nel diritto penale italiano - ma lo stesso puo' dirsi, mutatis mutandis, anche da un punto di vista generale - il segreto istruttorio ha un duplice aspetto: uno di riserva al solo magistrato e ai pubblici ufficiali che lo assistono e coadiuvano delle notizie relative a determinati atti; e uno di divieto di divulgazione attraverso la stampa e gli altri mezzi di comunicazione al pubblico. Sotto il primo profilo, si suol parlare di segreto interno; sotto il secondo profilo, di segreto esterno. Analizzati, quindi, tali aspetti del segreto istruttorio, l' A. prende in considerazione l' art. 684 c.p. e l' art. 164 c.p.p. con riferimento anche alla modifica proposta dall' art. 11 del Progetto ministeriale per un nuovo codice di procedura penale, i rapporti tra segreto istruttorio e segreto d' ufficio con particolare riguardo agli artt. 326 c.p. e 307 c.p.p., le deroghe all' art. 307 c.p.p., i problemi di costituzionalita' dell' art. 684 c.p., quelli relativi alla estensione contenutistica e temporale del c.d. segreto istruttorio e le deviazioni giurisdizionali, affermando, in conclusione, che il segreto in esame, o in genere il segreto processuale, deve essere conservato ed efficacemente tutelato nell' interesse della giustizia e dei soggetti implicati nella vicenda giudiziaria; ma cosi' come e' attualmente disciplinato, e come in concreto vengono applicate le norme relative, e' un mero feticcio e, per di piu', un falso feticcio. Solo mettendo in correlazione le norme sul segreto istruttorio con quelle sul segreto d' ufficio e inserendo l' attivita' dei giornalisti nel quadro generale della tutela del processo e di una giusta e razionale interpretazione dei diritti di cronaca, si puo' fondatamente sperare di pervenire a soluzioni piu' giuste che tengano conto di tutti gli interessi costituzionalmente garantiti e della diversita' delle posizioni soggettive in rapporto al vincolo del segreto. Al fondo, vi e' un problema di costume che nessuna legge, da sola, puo' risolvere pienamente.
art. 326 c.p. art. 684 c.p. art. 164 c.p.p. art. 165 ter c.p.p. art. 307 c.p.p. art. 21 Cost. l. delega 3 aprile 1974, n. 108
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