| Il diritto alla difesa tecnica, quale componente essenziale - insieme
all' autodifesa - del diritto riconosciuto e garantito dall' art. 24
comma 2 Cost., appare al centro di due simultanee ed opposte tendenze
interpretative. Da un canto, sulla scia della problematica sollevata
dalla pretesa di alcuni imputati di autodifendersi in via esclusiva,
si e' giunti a ripetute, concordi, pronunce della Corte
Costituzionale sulla irrinunciabilita' della difesa tecnica nel
processo penale e, quindi, sul carattere essenziale dell' intervento
del difensore a fianco dell' imputato anche contro la volonta' di
quest' ultimo. Dall' altro, nell' ambito di una piu' severa
valutazione di fatti di criminalita' comune e politica, si assiste ad
una sensibile crescita di procedimenti penali a carico di avvocati e
difensori per il reato di favoreggiamento personale dei loro
assistiti. Il risultato delle riferite opposte tendenze e' dato da
una sostanziale incertezza sui confini al di la' dei quali la difesa
tecnica acquisterebbe una dimensione di illecito penale; da notevoli
oscillazioni nella giurisprudenza; dall' emergere di ulteriori spinte
in senso restrittivo o permissivo, che hanno trovato spazio anche in
una proposta legislativa. L' A. esamina il problema alla luce
soprattutto degli orientamenti giurisprudenziali concludendo che
nell' ambito del riferito momento conflittuale tra le funzioni
giudiziarie e quelle defensionali il vero presidio delle liberta'
individuali (come degli interessi collettivi) e' in una illuminata
giurisprudenza piu' che in una legislazione puntuale ma comunque
incapace di ricomprendere tutti i risvolti di una realta' multiforme.
L' autodisciplina dei magistrati - e, prim' ancora, degli avvocati -
e' il vero baluardo contro interpretazioni che per eccesso o per
difetto snaturino la funzione e i compiti del difensore tecnico. Per
gli avvocati puo' essere proficuo un piu' attento controllo degli
organi professionali; per i magistrati una maggiore comprensione per
il ruolo spesso non agevole cui il difensore e' chiamato su base
fiduciaria o anche per obbligo di legge.
| |