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149338
IDG820900413
82.09.00413 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Corso Piermaria
Difesa tecnica e favoreggiamento
Indice pen., an. 16 (1982), fasc. 1, pag. 21-38
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60353; D51208; D02320
Il diritto alla difesa tecnica, quale componente essenziale - insieme all' autodifesa - del diritto riconosciuto e garantito dall' art. 24 comma 2 Cost., appare al centro di due simultanee ed opposte tendenze interpretative. Da un canto, sulla scia della problematica sollevata dalla pretesa di alcuni imputati di autodifendersi in via esclusiva, si e' giunti a ripetute, concordi, pronunce della Corte Costituzionale sulla irrinunciabilita' della difesa tecnica nel processo penale e, quindi, sul carattere essenziale dell' intervento del difensore a fianco dell' imputato anche contro la volonta' di quest' ultimo. Dall' altro, nell' ambito di una piu' severa valutazione di fatti di criminalita' comune e politica, si assiste ad una sensibile crescita di procedimenti penali a carico di avvocati e difensori per il reato di favoreggiamento personale dei loro assistiti. Il risultato delle riferite opposte tendenze e' dato da una sostanziale incertezza sui confini al di la' dei quali la difesa tecnica acquisterebbe una dimensione di illecito penale; da notevoli oscillazioni nella giurisprudenza; dall' emergere di ulteriori spinte in senso restrittivo o permissivo, che hanno trovato spazio anche in una proposta legislativa. L' A. esamina il problema alla luce soprattutto degli orientamenti giurisprudenziali concludendo che nell' ambito del riferito momento conflittuale tra le funzioni giudiziarie e quelle defensionali il vero presidio delle liberta' individuali (come degli interessi collettivi) e' in una illuminata giurisprudenza piu' che in una legislazione puntuale ma comunque incapace di ricomprendere tutti i risvolti di una realta' multiforme. L' autodisciplina dei magistrati - e, prim' ancora, degli avvocati - e' il vero baluardo contro interpretazioni che per eccesso o per difetto snaturino la funzione e i compiti del difensore tecnico. Per gli avvocati puo' essere proficuo un piu' attento controllo degli organi professionali; per i magistrati una maggiore comprensione per il ruolo spesso non agevole cui il difensore e' chiamato su base fiduciaria o anche per obbligo di legge.
art. 24 Cost. art. 378 c.p. art. 380 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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