Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


149339
IDG820900414
82.09.00414 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Felice Paolo
Commisurazione della pena e delinquente occasionale
Indice pen., an. 16 (1982), fasc. 1, pag. 39-49
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5035; D59; D6431
Un giudizio di recuperabilita' del reo, in qualunque maniera lo si intenda, non puo' prescindere da una valutazione del "disvalore soggettivo" realizzato nell' illecito. Il che, se consente di ravvisare tra principio di personalita' e tendenza rieducativa della pena una connessione funzionale che ribadisce la necessita' di una considerazione strutturale dei presupposti della responsabilita', sta anche a dimostrare che la commisurazione della pena non puo' prescindere ne' dalla personalita' del reo ne' da una qualificazione soggettiva di quest' ultimo in ordine al fatto commesso. E' su questo secondo aspetto che l' A. ferma la sua attenzione, affermando, in conclusione, che attualmente il giudice e' sostanzialmente in grado di scegliere e di commisurare la pena in modo congruo in relazione alle esigenze di prevenzione generale e speciale, oltre che tendenzialmente emendatrici, nonche' di determinare la personalita' anche del delinquente "occasionale": egli andrebbe, pero', necessariamente coadiuvato nella raccolta di elementi volti a determinare la personalita' dell' imputato e le sue reali condizioni economiche da personale specializzato - possibilmente non della Polizia Giudiziaria, gia' tanto oberata da lavoro istruttorio e priva di adeguati strumenti tecnici. Potrebbe, cosi', effettivamente, in base al motivato parere, di cui agli artt. 133 e seguenti c.p., commisurare adeguatamente la pena alla personalita' del reo ed eventualmente convertirla nella corrispondente pena pecuniaria, avendo riguardo anche alle sue capacita' economiche: in quest' ultimo caso, con prescrizioni a carico del condannato, la cui osservanza fosse demandata al Magistrato di sorveglianza, unitamente alla possibilita' di frazionamento e di remissione della residua pena pecuniaria.
art. 133 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati