| Un giudizio di recuperabilita' del reo, in qualunque maniera lo si
intenda, non puo' prescindere da una valutazione del "disvalore
soggettivo" realizzato nell' illecito. Il che, se consente di
ravvisare tra principio di personalita' e tendenza rieducativa della
pena una connessione funzionale che ribadisce la necessita' di una
considerazione strutturale dei presupposti della responsabilita', sta
anche a dimostrare che la commisurazione della pena non puo'
prescindere ne' dalla personalita' del reo ne' da una qualificazione
soggettiva di quest' ultimo in ordine al fatto commesso. E' su questo
secondo aspetto che l' A. ferma la sua attenzione, affermando, in
conclusione, che attualmente il giudice e' sostanzialmente in grado
di scegliere e di commisurare la pena in modo congruo in relazione
alle esigenze di prevenzione generale e speciale, oltre che
tendenzialmente emendatrici, nonche' di determinare la personalita'
anche del delinquente "occasionale": egli andrebbe, pero',
necessariamente coadiuvato nella raccolta di elementi volti a
determinare la personalita' dell' imputato e le sue reali condizioni
economiche da personale specializzato - possibilmente non della
Polizia Giudiziaria, gia' tanto oberata da lavoro istruttorio e priva
di adeguati strumenti tecnici. Potrebbe, cosi', effettivamente, in
base al motivato parere, di cui agli artt. 133 e seguenti c.p.,
commisurare adeguatamente la pena alla personalita' del reo ed
eventualmente convertirla nella corrispondente pena pecuniaria,
avendo riguardo anche alle sue capacita' economiche: in quest' ultimo
caso, con prescrizioni a carico del condannato, la cui osservanza
fosse demandata al Magistrato di sorveglianza, unitamente alla
possibilita' di frazionamento e di remissione della residua pena
pecuniaria.
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