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Documento


149348
IDG820900344
82.09.00344 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mantovani Ferrando
Principio di realta' e scienze criminali
relazione al Convegno su "Ricerca e insegnamento della criminologia italiana", organizzato dall' Istituto superiore internazionale di scienze criminali, Siracusa, 16-19 febbraio 1981
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 3, pag. 857-893
D59; D57
Criminologia, politica criminale e diritto penale sono scienze autonome ma, ad un tempo, in rapporto di interdipendenza e complementarieta'. La criminologia moderna, che studia il fenomeno criminoso in tutti i suoi aspetti (definizione di criminalita', processi di criminalizzazione, cause della criminalita', sistemi di controllo) abbraccia la criminologia critica, etiologica e clinica. La politica criminale moderna, che studia gli strumenti (culturali, sociali, giuridici, penali, medici, ecc.) per contenere la criminalita', comprende la politica penale come particolare capitolo ed e' a sua volta un settore della politica sociale piu' generale. Il diritto penale moderno non si incentra solo sul fatto illecito, ma anche sulla personalita' dell' autore e sulle conseguenze penali. I perenni problemi delle scienze criminali sono: 1) la definizione di criminalita': tra l' assolutismo giusnaturalistico-razionalistico ed il relativismo storicistico-sociologico sta il realismo delle "costanti" e delle "variabili" criminali; il progresso civile consiste nel fare sempre piu' coincidere la "criminalita' legale" con la "criminalita' naturale"; 2) le cause della criminalita': le teorie unifattoriali, endogene ed esogene, deresponsabilizzano la societa' e l' individuo e non spiegano ne' le risposte individuali differenziate ne' le fluttuazioni della criminalita'; tra predisposizione ed ambiente vi e' un rapporto di proporzione inversa; 3) la difesa contro il crimine: contro gli opposti ottimismi e pessimismi, scopo della politica criminale e' non la eliminazione ma il contenimento della criminalita' attraverso il coordinamento degli strumenti della retribuzione, della prevenzione generale (sociale e penale) e della prevenzione speciale (con rimeditazione critica del trattamento); 4) la garanzia della liberta' individuale: la politica criminale e il diritto penale, se non possono prescindere dalle acquisizioni delle scienze antropologiche, non debbono farsi interamente coinvolgere dagli slanci e cadute di queste, ne' derogare alle esigenze di legalita' e certezza giuridica in nome del criterio antropologico del "caso per caso". In rapporto alla imprescindibile esigenza delle scienze criminali di avere punti fermi, cui ispirare la loro coerente azione, vengono ipotizzate talune conclusioni quale premessa per affrontare il problema del contenimento della criminalita' con disincantato realismo.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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