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149349
IDG820900345
82.09.00345 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giuliani-Balestrino Ubaldo
Sul contenuto del dovere di soccorso
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 3, pag. 894-910
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51800; D50165; D51859; D0411; D961; D30701
L' A. prende atto che nella dottrina penalistica italiana, dal 1970 in poi, incontra sempre maggiori consensi la tesi dell' esistenza di un dovere di soccorso derivante dall' art. 593 c.p.. Esamina criticamente i tentativi dello Spagnolo e di altri, volti a restringere l' ambito del dovere di soccorso. L' A. sostiene che il dovere di soccorso non giustifica l' omicidio terapeutico, la trasfusione coatta di sangue, il trapianto forzoso di organi, l' esperimento non consentito su cavie umane. Cio' perche' l' art. 593 c.p. riguarda il pericolo di un singolo soggetto e non delle collettivita' e soprattutto il dovere di soccorso va interpretato alla luce della deontologia sanitaria universale e tradizionale (e non soltanto nazionale). A questi principi deontologici a carattere nettamente giusnaturalistico fanno riferimento, ad avviso dell' A., gli artt. 2 e 32 della Carta costituzionale italiana vigente. Ma se il dovere di soccorso ha un fondamento giusnaturalistico, recepito dalla Costituzione, il corollario e' inevitabile: il legislatore ordinario non puo' legiferare in contrasto con la deontologia sanitaria tradizionale. Cio' e' confermato anche dalla nefasta influenza che ebbe la fondamentale sentenza del Reichsgericht dell' 11 marzo 1927 sul comportamento dei medici tedeschi durante la seconda guerra mondiale a proposito degli esperimenti sulle cavie umane. In Italia in tema di aborto, con la discussa legge 194 del 1978, il legislatore odierno si e' posto contro la deontologia sanitaria tradizionale. L' A. nega percio' che il diritto all' aborto potesse essere introdotto nel nostro ordinamento senza una legge costituzionale che modificasse la Costituzione vigente.
art. 2 Cost. art. 32 Cost. art. 54 c.p. art. 593 c.p. art. 2045 c.c. l. 22 maggio 1978, n. 194
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