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149351
IDG820900348
82.09.00348 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alice Gianpaolo
Reiterazione della sospensione condizionale e condanna intermedia a pena pecuniaria
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 3, pag. 965-976
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50415; D5035; D6403
Varie sono le interpretazioni della legge, sul tema della possibilita' di reiterare la concessione della sospensione condizionale della pena allorche', successivamente ad una prima condanna (sospesa), segua nei confronti dell' imputato una ulteriore (o ulteriori) condanne a pena pecuniaria non sospesa. L' interpretazione piu' restrittiva, per la quale sarebbe da reputarsi inammissibile la seconda sospensione condizionale, e' sostenuta dalle Sezioni unite della Corte Suprema. Il risultato viene motivato rilevando che la lettera dell' art. 164 c.p. parla di "precedente condanna", alludendo cosi' chiaramente alla necessita' che tra le due condanne prese in considerazione - la prima rispetto alla quale e' stata concessa la (prima) sospensione e quella dalla quale deve decidersi la seconda concessione del provvedimento - non ne esistano di ulteriori. Ulteriormente, si argomenta rilevando che la presenza di condanne intermedie, implicherebbe una prognosi sfavorevole circa la meritevolezza della seconda concessione del provvedimento al condannato. L' argomentazione viene pero' criticata da altra linea di pensiero, con il rilievo che il sistema della legge induce a credere che le condanne irrilevanti al fine della (prima) concessione della sospensione condizionale, non costituiscano precedente ostativo alla reiterazione del provvedimento. Insomma, si dice, non si vede in cosa differisca la situazione di chi, avendo riportato in precedenza condanna non ostativa, ottenga per la prima volta il beneficio, e la situazione di chi ottenga prima il beneficio, e poi riporti altre condanne non ostative, salvo sempre non si imponga la revoca obbligatoria ex art. 168 c.p. del beneficio. La decisione n. 131 del 21 novembre 1979 della Corte Costituzionale, per la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell' art. 136 c.p. e, conseguentemente dell' art. 586 comma 4 c.p.p., laddove la norma prevedeva la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, nel caso di insolvenza del condannato, pare abbia portato un argomento ulteriore a favore dell' interpretazione che ritiene la reiterabilita' della sospensione condizionale in presenza di condanna intermedia (non sospesa). Invero, con l' importante decisione della Corte Costituzionale, si e' creata una situazione di incommensurabilita' tra le due specie di pene criminali, pecuniarie e detentive. Pur ammesso il mantenimento della natura penale da parte della multa e dell' ammenda, pare che la situazione di separazione che ormai caratterizza il sistema delle pene criminali, aggiunga un argomento a favore degli indizi che hanno gia' indotto parte della giurisprudenza a negare che condanne non sospese c.d. intermedie a pena pecuniaria siano ostative alla reiterazione del beneficio.
art. 135 c.p. art. 136 c.p. art. 163 c.p. art. 164 c.p. art. 168 c.p. C. Cost. 21 novembre 1979, n. 131 art. 586 comma 4 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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