| Varie sono le interpretazioni della legge, sul tema della
possibilita' di reiterare la concessione della sospensione
condizionale della pena allorche', successivamente ad una prima
condanna (sospesa), segua nei confronti dell' imputato una ulteriore
(o ulteriori) condanne a pena pecuniaria non sospesa. L'
interpretazione piu' restrittiva, per la quale sarebbe da reputarsi
inammissibile la seconda sospensione condizionale, e' sostenuta dalle
Sezioni unite della Corte Suprema. Il risultato viene motivato
rilevando che la lettera dell' art. 164 c.p. parla di "precedente
condanna", alludendo cosi' chiaramente alla necessita' che tra le due
condanne prese in considerazione - la prima rispetto alla quale e'
stata concessa la (prima) sospensione e quella dalla quale deve
decidersi la seconda concessione del provvedimento - non ne esistano
di ulteriori. Ulteriormente, si argomenta rilevando che la presenza
di condanne intermedie, implicherebbe una prognosi sfavorevole circa
la meritevolezza della seconda concessione del provvedimento al
condannato. L' argomentazione viene pero' criticata da altra linea di
pensiero, con il rilievo che il sistema della legge induce a credere
che le condanne irrilevanti al fine della (prima) concessione della
sospensione condizionale, non costituiscano precedente ostativo alla
reiterazione del provvedimento. Insomma, si dice, non si vede in cosa
differisca la situazione di chi, avendo riportato in precedenza
condanna non ostativa, ottenga per la prima volta il beneficio, e la
situazione di chi ottenga prima il beneficio, e poi riporti altre
condanne non ostative, salvo sempre non si imponga la revoca
obbligatoria ex art. 168 c.p. del beneficio. La decisione n. 131 del
21 novembre 1979 della Corte Costituzionale, per la quale e' stata
dichiarata la illegittimita' costituzionale dell' art. 136 c.p. e,
conseguentemente dell' art. 586 comma 4 c.p.p., laddove la norma
prevedeva la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, nel
caso di insolvenza del condannato, pare abbia portato un argomento
ulteriore a favore dell' interpretazione che ritiene la
reiterabilita' della sospensione condizionale in presenza di condanna
intermedia (non sospesa). Invero, con l' importante decisione della
Corte Costituzionale, si e' creata una situazione di
incommensurabilita' tra le due specie di pene criminali, pecuniarie e
detentive. Pur ammesso il mantenimento della natura penale da parte
della multa e dell' ammenda, pare che la situazione di separazione
che ormai caratterizza il sistema delle pene criminali, aggiunga un
argomento a favore degli indizi che hanno gia' indotto parte della
giurisprudenza a negare che condanne non sospese c.d. intermedie a
pena pecuniaria siano ostative alla reiterazione del beneficio.
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