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| IDG820900353 | |
| 82.09.00353 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cesaris Laura
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| Corte Costituzionale e misure alternative alla detenzione: una
decisione discutibile
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| nota a C. Cost. 7 luglio 1980, n. 107
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 3, pag. 1134-1146
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D50320; D6440; D0400; D0402
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| La Corte Costituzionale con questa sentenza particolamente attesa nel
mondo penitenziario ha dichiarato non fondate le eccezioni di
legittimita' degli artt. 47 comma 2 e 48 ultimo comma l. 354/1975,
la' dove escludono dalla fruibilita' dell' affidamento in prova al
servizio sociale e dalla semiliberta' i condannati per alcuni tipi di
reati ivi espressamente indicati: in relazione all' art. 3 Cost.,
sostenendo che le scelte effettuate rientrano nella discrezionalita'
del Parlamento; con riferimento all' art. 27 comma 3 Cost.,
riaffermando la plurifunzionalita' della pena. La motivazione, cosi'
breve da insinuare nel lettore il dubbio di un avallo politico dell'
operato del legislatore, non cancella i dubbi e le perplessita' sulla
effettiva rispondenza della disciplina contenuta nei due articoli
citati ai criteri informatori della legge penitenziaria e soprattutto
ai principi costituzionali. In particolare il divieto valido solo per
alcuni soggetti e' destinato a creare disparita' di trattamento tra
detenuti e condannati per lo stesso tipo di reato. Non solo, ma
proprio perche' operante sulla base di una presunzione di
pericolosita' la preclusione de qua appare in contrasto da un lato
con il principio di individualizzazione del trattamento impedendo ai
condannati per quei tipi di reato di utilizzare alcuni strumenti
risocializzanti, mentre lo consente ad autori di piu' gravi reati, e
dall' altro con l' art. 27 comma 3 Cost. cosi' da configurarsi come
una presunzione di non rieducabilita'.
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| art. 3 Cost.
art. 27 comma 3 Cost.
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
art. 48 l. 26 luglio 1975, n. 354
l. 12 gennaio 1977, n. 1
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