| L' A. osserva che, talora, i giudici hanno ridotto al titolo di
"ragion fattasi" violenze sul coniuge e sui figli che mai avrebbero
potuto essere esercitate in forza di disposizioni del magistrato. Per
ottenere questo risultato, incoerente con la nozione di "esercizio
arbitrario delle proprie ragioni" accolta nelle premesse del loro
ragionamento, i giudici hanno interpretato l' inciso "potendo
ricorrere al giudice" (artt. 392 e 393 c.p.) come ragionevole
persuasione, nell' autore del reato, della fondatezza giuridica della
sua pretesa. L' uso del termine vago "ragionevole" ha garantito ai
giudici il controllo sulla legittimita' della pretesa dell' imputato,
ma, nello stesso tempo, ha lasciato in ombra il tipo di famiglia
presupposto dal giudicante. Quando il magistrato ha inteso attribuire
alla famiglia la funzione politica del modello patriarcale, luogo di
subordinazione della moglie e dei figli al pater, ha ampliato i
limiti della ragionevolezza della pretesa, costruendo l'
autosoddisfazione della pretesa come un fatto perseguibile a querela
di parte; quando, invece, il tecnicismo del giudice ha ridotto i
limiti della ragionevolezza della pretesa, descrivendo la violenza
usata nell' ambito familiare in termini di reati perseguibili d'
ufficio, il modello familiare che ha motivato il magistrato e' stato
una costruzione di rapporti paritetici di solidarieta' fra i coniugi,
che ha perso l' incidenza sociopolitica del modello precedente, ma ha
rafforzato la propria identita' sul terreno socioeconomico. La
riforma novellistica del diritto di famiglia (l. 151/1975) ha
definito la nozione di famiglia come luogo di rapporti paritetici di
solidarieta' coniugale, quindi ha tolto qualsiasi residua parvenza di
validita' alle operazioni giurisprudenziali ispirate dal tipo di
famiglia patriarcale.
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