Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


149353
IDG820900358
82.09.00358 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Secci Mauro
Reato di ragion fattasi e diritti coniugali
nota a Cass. sez. I pen. 10 maggio 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 3, pag. 1223-1234
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51220; D301
L' A. osserva che, talora, i giudici hanno ridotto al titolo di "ragion fattasi" violenze sul coniuge e sui figli che mai avrebbero potuto essere esercitate in forza di disposizioni del magistrato. Per ottenere questo risultato, incoerente con la nozione di "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" accolta nelle premesse del loro ragionamento, i giudici hanno interpretato l' inciso "potendo ricorrere al giudice" (artt. 392 e 393 c.p.) come ragionevole persuasione, nell' autore del reato, della fondatezza giuridica della sua pretesa. L' uso del termine vago "ragionevole" ha garantito ai giudici il controllo sulla legittimita' della pretesa dell' imputato, ma, nello stesso tempo, ha lasciato in ombra il tipo di famiglia presupposto dal giudicante. Quando il magistrato ha inteso attribuire alla famiglia la funzione politica del modello patriarcale, luogo di subordinazione della moglie e dei figli al pater, ha ampliato i limiti della ragionevolezza della pretesa, costruendo l' autosoddisfazione della pretesa come un fatto perseguibile a querela di parte; quando, invece, il tecnicismo del giudice ha ridotto i limiti della ragionevolezza della pretesa, descrivendo la violenza usata nell' ambito familiare in termini di reati perseguibili d' ufficio, il modello familiare che ha motivato il magistrato e' stato una costruzione di rapporti paritetici di solidarieta' fra i coniugi, che ha perso l' incidenza sociopolitica del modello precedente, ma ha rafforzato la propria identita' sul terreno socioeconomico. La riforma novellistica del diritto di famiglia (l. 151/1975) ha definito la nozione di famiglia come luogo di rapporti paritetici di solidarieta' coniugale, quindi ha tolto qualsiasi residua parvenza di validita' alle operazioni giurisprudenziali ispirate dal tipo di famiglia patriarcale.
art. 392 c.p. art. 393 c.p. l. 19 maggio 1975, n. 151 art. 143 c.c. art. 146 c.c. art. 148 c.c. art. 152 comma 2 c.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati