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149354
IDG820900363
82.09.00363 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barosio Vittorio
Le origini dell' incidente di esecuzione
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 4, pag. 1331-1347
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D642
L' importanza assunta dall' istituto degli incidenti di esecuzione in materia penale induce l' A. a ricercarne le origini. Queste risalgono alla Constitutio Criminalis Theresiana del 1768, in Austria, e alla legge 22 frimaio dell' anno VIII, in Francia. Nella Constitutio Theresiana la garanzia dell' intervento giurisdizionale alla fase esecutiva del processo penale era prevista solo in rare ipotesi. E cosi' avveniva anche nelle legislazioni successive, fino al 1850 circa. Ma intorno a questi anni si sviluppo' una forte reazione, che condusse alle piu' ampie garanzie giurisdizionali e alla fase esecutiva prevista dalla Strafprozessordnung del 1853. Nella legislazione francese, quello che e' forse il primo caso di intervento del giudice all' esecuzione penale fu introdotto dalla legge 22 frimaio VIII, emanata al fine specifico di colmare una lacuna legislativa improvvisamente evidenziatasi (era evaso dal carcere un condannato a morte e la persona successivamente arrestata negava di essere l' evaso: parve allora che il modo migliore per chiarire la situazione fosse quello di far intervenire lo stesso giudice che aveva emesso la sentenza e che conosceva, quindi, il condannato). Nel Code d' instruction criminelle del 1808 le ipotesi di intervento del giudice all' esecuzione non aumentarono, e fu solo la giurisprudenza che, anche a costo di lacerare il tessuto normativo, creo' nuovi spazi per tale intervento. Venne cosi' man mano elaborandosi il principio per cui il giudice doveva intervenire all' esecuzione penale quando la questione da risolvere avesse "carattere contenzioso", e sulla base di questa nozione si affermo' la distinzione della competenza esecutiva fra pubblico ministero e giudice. Fu appunto sull' esempio degli ordinamenti austriaco e francese che il nostro codice del 1865 previde l' intervento giurisdizionale nella fase esecutiva. Inizialmente questo intervento fu previsto solo in relazione ad ipotesi specifiche. Nel codice del 1913 fu pero' inserita anche una norma che prevedeva l' intervento stesso in via generale, in relazione a "tutti gli incidenti che concernono l' esecuzione, salvo che la legge disponga diversamente". E questo sistema di previsione mista, cioe' sia in via specifica sia in via generale, fu poi confermato dal codice del 1930.
art. 628 c.p.p. art. 632 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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