| L' importanza assunta dall' istituto degli incidenti di esecuzione in
materia penale induce l' A. a ricercarne le origini. Queste risalgono
alla Constitutio Criminalis Theresiana del 1768, in Austria, e alla
legge 22 frimaio dell' anno VIII, in Francia. Nella Constitutio
Theresiana la garanzia dell' intervento giurisdizionale alla fase
esecutiva del processo penale era prevista solo in rare ipotesi. E
cosi' avveniva anche nelle legislazioni successive, fino al 1850
circa. Ma intorno a questi anni si sviluppo' una forte reazione, che
condusse alle piu' ampie garanzie giurisdizionali e alla fase
esecutiva prevista dalla Strafprozessordnung del 1853. Nella
legislazione francese, quello che e' forse il primo caso di
intervento del giudice all' esecuzione penale fu introdotto dalla
legge 22 frimaio VIII, emanata al fine specifico di colmare una
lacuna legislativa improvvisamente evidenziatasi (era evaso dal
carcere un condannato a morte e la persona successivamente arrestata
negava di essere l' evaso: parve allora che il modo migliore per
chiarire la situazione fosse quello di far intervenire lo stesso
giudice che aveva emesso la sentenza e che conosceva, quindi, il
condannato). Nel Code d' instruction criminelle del 1808 le ipotesi
di intervento del giudice all' esecuzione non aumentarono, e fu solo
la giurisprudenza che, anche a costo di lacerare il tessuto
normativo, creo' nuovi spazi per tale intervento. Venne cosi' man
mano elaborandosi il principio per cui il giudice doveva intervenire
all' esecuzione penale quando la questione da risolvere avesse
"carattere contenzioso", e sulla base di questa nozione si affermo'
la distinzione della competenza esecutiva fra pubblico ministero e
giudice. Fu appunto sull' esempio degli ordinamenti austriaco e
francese che il nostro codice del 1865 previde l' intervento
giurisdizionale nella fase esecutiva. Inizialmente questo intervento
fu previsto solo in relazione ad ipotesi specifiche. Nel codice del
1913 fu pero' inserita anche una norma che prevedeva l' intervento
stesso in via generale, in relazione a "tutti gli incidenti che
concernono l' esecuzione, salvo che la legge disponga diversamente".
E questo sistema di previsione mista, cioe' sia in via specifica sia
in via generale, fu poi confermato dal codice del 1930.
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