| L' indagine muove dalla constatazione della grave disorganicita'
ravvisabile nell' attuale assetto dell' esecuzione penale, di cui la
parcellizzazione delle fonti normative non rappresenta che l' indice
esteriore. Alla pluralita' di organi giudiziari investiti, a diverso
titolo, di compiti giurisdizionali in vario modo connessi con l'
esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza (giudice dell'
esecuzione, magistrato di sorveglianza, sezione di sorveglianza,
Corte di Appello), infatti, fa riscontro una pluralita' di procedure
piu' o meno complesse la cui utilizzazione non appare improntata a
chiarezza e razionalita'. Per non dire della grave carenza di tutela
giurisdizionale in alcuni settori particolari dell' esecuzione
(esempio: lavoro esterno).Per inquadrare scientificamente la generica
tendenza alla giurisdizionalizzazione esecutiva e per ricondurre a
sistematicita' e coerenza la complessa materia, e' indispensabile
precisare che cosa si debba intendere per giurisdizionalizzazione,
quando essa sia costituzionalmente imprescindibile, quali
peculiarita' debba rivestire a seconda della funzione cui e'
preordinata. Sotto il primo profilo, scartata l' utilita' di una
nozione che si ricolleghi alle concezioni "teleologiche" e
"sostanzialistiche" della giurisdizione, si sostiene la necessita' di
enucleare una nozione formale della giurisdizionalita' desunta dalla
Costituzione. Delineato il modello costituzionale cui l' attivita' di
applicazione dell' ordinamento al caso concreto deve conformarsi per
dirsi giurisdizionale, l' indagine si rivolge - affrontando il
secondo dei temi enucleati - alla individuazione delle materie che
postulano l' intervento della giurisdizione. Una volta dimostrato che
i provvedimenti sulla liberta' personale e sulle modificazioni del
trattamento punitivo sono coperti da riserva di giurisdizione, viene
messa in luce la necessita' di diversificare i modelli processuali
esecutivi in funzione della finalita' (e non solo dell' oggetto)
dell' intervento giurisdizionale. La disamina di tale problematica,
accompagnata da un approfondimento dei riflessi processuali derivanti
dalla funzione rieducativa della pena, consente di distinguere tre
tipi di "giurisdizione esecutiva" (giurisdizione esecutiva in senso
stretto, giurisdizione di sicurezza e giurisdizione rieducativa).
Sottolineate, a questo punto, le carenze e le inadeguatezze
funzionali della tutela giurisdizionale vigente, vengono indicate,
senza trascurare alcune esemplificazioni concrete, le prospettive per
una rimeditazione organica della complessa materia, anche a livello
legislativo.
| |