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149355
IDG820900364
82.09.00364 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giostra Glauco
Tre settori da differenziare nei rapporti tra giurisdizione ed esecuzione penale
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 4, pag. 1348-1396
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6440; D5036; D50424; D640; D643; D602; D0402
L' indagine muove dalla constatazione della grave disorganicita' ravvisabile nell' attuale assetto dell' esecuzione penale, di cui la parcellizzazione delle fonti normative non rappresenta che l' indice esteriore. Alla pluralita' di organi giudiziari investiti, a diverso titolo, di compiti giurisdizionali in vario modo connessi con l' esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza (giudice dell' esecuzione, magistrato di sorveglianza, sezione di sorveglianza, Corte di Appello), infatti, fa riscontro una pluralita' di procedure piu' o meno complesse la cui utilizzazione non appare improntata a chiarezza e razionalita'. Per non dire della grave carenza di tutela giurisdizionale in alcuni settori particolari dell' esecuzione (esempio: lavoro esterno).Per inquadrare scientificamente la generica tendenza alla giurisdizionalizzazione esecutiva e per ricondurre a sistematicita' e coerenza la complessa materia, e' indispensabile precisare che cosa si debba intendere per giurisdizionalizzazione, quando essa sia costituzionalmente imprescindibile, quali peculiarita' debba rivestire a seconda della funzione cui e' preordinata. Sotto il primo profilo, scartata l' utilita' di una nozione che si ricolleghi alle concezioni "teleologiche" e "sostanzialistiche" della giurisdizione, si sostiene la necessita' di enucleare una nozione formale della giurisdizionalita' desunta dalla Costituzione. Delineato il modello costituzionale cui l' attivita' di applicazione dell' ordinamento al caso concreto deve conformarsi per dirsi giurisdizionale, l' indagine si rivolge - affrontando il secondo dei temi enucleati - alla individuazione delle materie che postulano l' intervento della giurisdizione. Una volta dimostrato che i provvedimenti sulla liberta' personale e sulle modificazioni del trattamento punitivo sono coperti da riserva di giurisdizione, viene messa in luce la necessita' di diversificare i modelli processuali esecutivi in funzione della finalita' (e non solo dell' oggetto) dell' intervento giurisdizionale. La disamina di tale problematica, accompagnata da un approfondimento dei riflessi processuali derivanti dalla funzione rieducativa della pena, consente di distinguere tre tipi di "giurisdizione esecutiva" (giurisdizione esecutiva in senso stretto, giurisdizione di sicurezza e giurisdizione rieducativa). Sottolineate, a questo punto, le carenze e le inadeguatezze funzionali della tutela giurisdizionale vigente, vengono indicate, senza trascurare alcune esemplificazioni concrete, le prospettive per una rimeditazione organica della complessa materia, anche a livello legislativo.
art. 13 Cost. art. 25 Cost. art. 27 Cost. art. 146 c.p. art. 147 c.p. art. 148 c.p. l. 26 luglio 1975, n. 354
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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