Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


149356
IDG820900368
82.09.00368 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rivello Pier Paolo
Sulla legittimazione delle organizzazioni sindacali a costituirsi parte civile in procedimenti di omicidio o lesioni colpose con violazione di norme poste a tutela della salute dei lavoratori
nota a Cass. sez. IV pen. 27 giugno 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 4, pag. 1558-1575
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6010; D60321; D5061; D7110; D7772; D51856; D541; D3070
Commentando negativamente una decisione della Cassazione che ha escluso la legittimazione di un sindacato di categoria alla costituzione di parte civile, l' A. affronta il problema del riconoscimento ad enti collettivi di tale legittimazione. Si osserva nella nota come, pur senza discostarsi dalla concezione tradizionale, volta a ricondurre l' istituto della parte civile in una struttura esclusivamente individualistica, fosse possibile giungere ad una soluzione antitetica rispetto a quella accolta dalla Suprema Corte. Rilevata la non necessaria coincidenza fra la nozione di soggetto danneggiato e quella di soggetto offeso dal reato, e chiarito il significato del requisito di "danno immediato e diretto", richiesto dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento della legittimazione, viene affermato che le organizzazioni sindacali, pur non avendo la titolarita' degli interessi direttamente tutelati dalle norme incriminatrici, dovevano essere ritenute legittimate alla costituzione di parte civile, essendo state lese in un interesse individuale. Nessun dubbio poteva sussistere in ordine all' autonomia della situazione fatta valere processualmente, avendo i reati sminuito la credibilita' delle organizzazioni sindacali, da tempo impegnate nella tutela della salute dei lavoratori. Appariva violato nell' ipotesi in esame un vero e proprio "diritto della personalita'" di tali enti. Sottolineata l' illogicita' di una diversa soluzione che, pur riconoscendo alle organizzazioni sindacali il diritto ad operare per la realizzazione dei propri fini, negasse a queste ogni possibilita' di avvalersi degli strumenti processuali qualora determinate ipotesi delittuose risultassero lesive di interessi primari delle organizzazioni stesse, si ricorda come la proposta non debba essere confusa con quella di chi ritiene sufficiente, per il riconoscimento della legittimazione degli enti collettivi, il semplice carattere rappresentativo di questi in relazione ai generali interessi di gruppo. La legittimazione deve infatti essere attribuita alle organizzazioni in oggetto non gia' in quanto enti esponenziali di un generico interesse collettivo, ma quali portatrici di interessi ad esse direttamente riconducibili.
art. 1223 c.c. art. 2043 c.c. art. 185 c.p. art. 22 c.p.p. art. 9 l. 20 maggio 1970, n. 300
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati