| 149356 | |
| IDG820900368 | |
| 82.09.00368 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Rivello Pier Paolo
| |
| Sulla legittimazione delle organizzazioni sindacali a costituirsi
parte civile in procedimenti di omicidio o lesioni colpose con
violazione di norme poste a tutela della salute dei lavoratori
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Cass. sez. IV pen. 27 giugno 1979
| |
| Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 4, pag. 1558-1575
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D6010; D60321; D5061; D7110; D7772; D51856; D541; D3070
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Commentando negativamente una decisione della Cassazione che ha
escluso la legittimazione di un sindacato di categoria alla
costituzione di parte civile, l' A. affronta il problema del
riconoscimento ad enti collettivi di tale legittimazione. Si osserva
nella nota come, pur senza discostarsi dalla concezione tradizionale,
volta a ricondurre l' istituto della parte civile in una struttura
esclusivamente individualistica, fosse possibile giungere ad una
soluzione antitetica rispetto a quella accolta dalla Suprema Corte.
Rilevata la non necessaria coincidenza fra la nozione di soggetto
danneggiato e quella di soggetto offeso dal reato, e chiarito il
significato del requisito di "danno immediato e diretto", richiesto
dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento della legittimazione,
viene affermato che le organizzazioni sindacali, pur non avendo la
titolarita' degli interessi direttamente tutelati dalle norme
incriminatrici, dovevano essere ritenute legittimate alla
costituzione di parte civile, essendo state lese in un interesse
individuale. Nessun dubbio poteva sussistere in ordine all' autonomia
della situazione fatta valere processualmente, avendo i reati
sminuito la credibilita' delle organizzazioni sindacali, da tempo
impegnate nella tutela della salute dei lavoratori. Appariva violato
nell' ipotesi in esame un vero e proprio "diritto della personalita'"
di tali enti. Sottolineata l' illogicita' di una diversa soluzione
che, pur riconoscendo alle organizzazioni sindacali il diritto ad
operare per la realizzazione dei propri fini, negasse a queste ogni
possibilita' di avvalersi degli strumenti processuali qualora
determinate ipotesi delittuose risultassero lesive di interessi
primari delle organizzazioni stesse, si ricorda come la proposta non
debba essere confusa con quella di chi ritiene sufficiente, per il
riconoscimento della legittimazione degli enti collettivi, il
semplice carattere rappresentativo di questi in relazione ai generali
interessi di gruppo. La legittimazione deve infatti essere attribuita
alle organizzazioni in oggetto non gia' in quanto enti esponenziali
di un generico interesse collettivo, ma quali portatrici di interessi
ad esse direttamente riconducibili.
| |
| art. 1223 c.c.
art. 2043 c.c.
art. 185 c.p.
art. 22 c.p.p.
art. 9 l. 20 maggio 1970, n. 300
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |