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149357
IDG820900369
82.09.00369 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Petrini Davide
Concorso colposo della vittima e infortunio sul lavoro
nota a Cass. sez. VI pen. 15 ottobre 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 4, pag. 1576-1585
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D541; D777; D50101; D50103; D501070
La giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro compie frequenti riferimenti alla tematica del concorso colposo della vittima. La Cassazione esclude, o considera diminuita, talora, le responsabilita' del datore di lavoro nelle ipotesi in cui la condotta colposa dell' infortunio si inserisca nel processo di verificazione dell' evento. Argomentazioni simili si rinvengono in dottrina. Non esistendo pero' alcun principio generale dell' ordinamento penale cui fare riferimento, non sembra di poter affermare che la condotta colposa della vittima esclude la responsabilita' del soggetto agente, tramite il semplice riferimento all' elemento soggettivo del reato. In realta', solo a livello oggettivo la eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore mandera' esente da responsabilita' altri soggetti, quando sia causa da sola sufficiente a produrre l' evento (art. 41 comma 2 c.p.). Inoltre, con riferimento alla sicurezza del lavoro, appare chiaro come molto spesso l' infortunio trovi origine in una omissione di controllo, o in una indiretta incentivazione a sistemi di produzione piu' rapidi ma piu' pericolosi, provenienti da quei soggetti ai quali spetterebbe invece di esigere il rispetto della normativa antinfortunistica (esempio: art. 4 d.p.r. 547/1955). In tale situazione, quand' anche si volesse considerare come "caso fortuito" la condotta del lavoratore, non si potrebbe certo escludere la responsabilita' di questi soggetti (datori di lavoro, dirigenti, preposti), dal momento che l' evento dannoso non si sarebbe verificato se essi avessero attuata la condotta richiesta dalla legge
art. 40 c.p. art. 41 c.p. art. 45 c.p. d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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