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149358
IDG820900371
82.09.00371 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moscarini Paolo
Difesa tecnica e favoreggiamento
nota a Cass. sez. I pen. 11 novembre 1980
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 4, pag. 1594-1598
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60355; D51208; D61462; D6147
Il difensore penale, sebbene abbia un diritto-dovere al segreto professionale, e' nondimeno tenuto a svolgere il proprio ufficio con lealta' ed onore (art. 12 comma 3 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578), e, conseguentemente, ad astenersi dal partecipare ad atti istruttori il cui espletamento sia stato fraudolentemente predisposto al fine di compromettere l' accertamento della verita'. Commette pertanto il delitto di favoreggiamento personale il legale che assiste alla ricognizione eseguita nei confronti di un individuo sostituitosi con l' inganno, per sviare le indagini, al proprio patrocinato, e, pur essendo a conoscenza di tale sostituzione, omette di renderne edotta l' autorita' procedente.
r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 art. 378 c.p. art. 351 c.p.p.
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