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149362
IDG820900382
82.09.00382 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Trapani Mario
L' art. 20 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 e la c.d. ultrattivita' delle norme penali tributarie
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 1, pag. 203-235
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D538; D5001
Il saggio affronta il problema del significato e della portata dell' art. 20 l. 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), nel quadro della tematica concernente la successione di leggi penali tributarie. Premesso un excursus storico sulla genesi della norma, l' A. ha provveduto anzitutto ad analizzare l' esatto ambito di incidenza della deroga apportata all' art. 2 c.p., individuando la vicenda normativa ipotizzata dal disposto esclusivamente nella successione di legge penale comune o tributaria a legge penale relativa ai tributi dello Stato; e limitando l' efficacia del principio del tempus regit actum alle sole disposizioni incriminatrici in senso stretto. Esaminato il delicato problema della sfera di validita' temporale della norma penale tributaria posta da decreto-legge non convertito o convertito con emendamenti, l' A., sulla scorta dei risultati raggiunti, si e' poi occupato del fondamento della deroga posta dall' art. 20 al principio di retroattivita' della legge piu' favorevole al reo, ravvisandolo nella particolare rilevanza dell' interesse fiscale dello Stato; e cioe' (contrariamente ad un' opinione assai diffusa in dottrina) in un' esigenza diversa da quella che presiede all' analoga disciplina dettata a proposito delle leggi eccezionali e temporanee dall' art. 2 comma 4 c.p.. L' ultima parte del lavoro e' dedicata alla confutazione, suffragata della Corte Costituzionale, della tesi circa l' illegittimita' costituzionale dell' art. 20 in relazione all' art. 3 Cost. per disparita' di trattamento tra autori di reati tributari e delinquenti c.d. comuni.
art. 1 comma 2 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 20 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 2 c.p. art. 3 Cost. art. 25 Cost. art. 77 Cost.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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