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149363
IDG820900383
82.09.00383 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pisa Paolo
Il "segreto giornalistico" nel processo penale: spazi stretti per una prospettiva di riforma
nota a C. Cost. 28 gennaio 1981, n. 1
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 1, pag. 291-304
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9610; D9694; D51204; D61462; D0400; D04017
L' A. analizza la sentenza n. 1 del 1981 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato legittimo il diniego ai giornalisti della facolta' di tacere, davanti al giudice, la fonte delle notizie pubblicate. Viene condiviso sostanzialmente l' indirizzo dei giudici costituzionali, sia con riferimento al principio di uguaglianza (la posizione del giornalista e' diversa da quella dei professionisti che possono astenersi dal testimoniare per tutela del segreto professionale) che in relazione al diritto all' informazione, protetto dall' art. 21 Cost. (l' interesse della giustizia penale non puo' considerarsi inferiore alle esigenze dell' informazione). Viene sottolineato, peraltro, che le situazioni processuali in cui si pone il problema della rivelazione della fonte della notizia non sono omogenee. Da qui la possibilita' -nel quadro della discrezionalita' riconosciuta in materia al legislatore dalla stessa Corte Costituzionale - di individuare una disciplina piu' articolata, che restringa l' obbligo di svelare la fonte informativa solo quando gli interessi in giuoco nel processo siano di particolare rilievo e la rivelazione sia essenziale per lo svolgimento delle indagini.
art. 351 c.p.p. art. 372 c.p. art. 2 l. 3 febbraio 1963, n. 69 art. 3 Cost. art. 21 Cost.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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