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149364
IDG820900384
82.09.00384 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pizzorusso Alessandro
Sui limiti della potesta' normativa della Corte Costituzionale
nota a C. Cost. 26 maggio 1981, n. 73
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 1, pag. 305-312
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02143; D660; D0402
Commentando una sentenza della Corte Costituzionale la quale sembra individuare nella previsione costituzionale di una riserva di legge in materia penale un limite alla potesta' della Corte stessa di pronunciare sentenze "additive" o "sostitutive", l' A. osserva che se si riconosce a siffatte sentenze natura normativa, esse debbono necessariamente inserirsi nel sistema delle fonti del diritto previsto dall' ordinamento italiano al livello delle fonti primarie. Di conseguenza la riserva di legge di cui all' art. 25 comma 2 Cost., non puo' risultare impeditiva dell' esercizio di tale potere normativo, dato che essa preclude soltanto quando nella materia penale possano operare fonti subordinate, secondarie o terziarie. Cercando di individuare in base ad altri criteri quali possano essere i possibili limiti della potesta' normativa della Corte Costituzionale, l' A. discute le soluzioni proposte da vari studiosi e conclude osservando che la ricerca deve muovere dall' interpretazione dell' art. 28 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il quale vieta alla Corte ogni valutazione di natura politica ed ogni sindacato sull' uso del potere discrezionale del Parlamento. Come questa regola impedisce alla Corte di valutare, ai fini dell' eventuale dichiarazione di incostituzionalita', i vizi di merito che in ipotesi inficiano la disposizione o norma sottoposta al suo esame, cosi' essa le impedisce altresi' di sostituirsi al legislatore nello scegliere fra piu' soluzioni che possano essere adottate per sostituire una norma incostituzionale, qualora esse appaiono tutte compatibili con i principi costituzionali. La Corte puo' invece adottare una sentenza normativa quando la soluzione da assumere si presenta come l' unica la quale consenta di eliminare il vizio di incostituzionalita' oppure anche per indicare il minimo di disciplina che occorre adottare per non paralizzare la norma costituzionale violata dalla disposizione incostituzionale, in attesa dell' intervento del Parlamento.
art. 25 comma 2 Cost. art. 28 l. 11 marzo 1953, n. 87
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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