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| IDG820900384 | |
| 82.09.00384 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pizzorusso Alessandro
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| Sui limiti della potesta' normativa della Corte Costituzionale
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| nota a C. Cost. 26 maggio 1981, n. 73
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 1, pag. 305-312
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D02143; D660; D0402
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| Commentando una sentenza della Corte Costituzionale la quale sembra
individuare nella previsione costituzionale di una riserva di legge
in materia penale un limite alla potesta' della Corte stessa di
pronunciare sentenze "additive" o "sostitutive", l' A. osserva che se
si riconosce a siffatte sentenze natura normativa, esse debbono
necessariamente inserirsi nel sistema delle fonti del diritto
previsto dall' ordinamento italiano al livello delle fonti primarie.
Di conseguenza la riserva di legge di cui all' art. 25 comma 2 Cost.,
non puo' risultare impeditiva dell' esercizio di tale potere
normativo, dato che essa preclude soltanto quando nella materia
penale possano operare fonti subordinate, secondarie o terziarie.
Cercando di individuare in base ad altri criteri quali possano essere
i possibili limiti della potesta' normativa della Corte
Costituzionale, l' A. discute le soluzioni proposte da vari studiosi
e conclude osservando che la ricerca deve muovere dall'
interpretazione dell' art. 28 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il
quale vieta alla Corte ogni valutazione di natura politica ed ogni
sindacato sull' uso del potere discrezionale del Parlamento. Come
questa regola impedisce alla Corte di valutare, ai fini dell'
eventuale dichiarazione di incostituzionalita', i vizi di merito che
in ipotesi inficiano la disposizione o norma sottoposta al suo esame,
cosi' essa le impedisce altresi' di sostituirsi al legislatore nello
scegliere fra piu' soluzioni che possano essere adottate per
sostituire una norma incostituzionale, qualora esse appaiono tutte
compatibili con i principi costituzionali. La Corte puo' invece
adottare una sentenza normativa quando la soluzione da assumere si
presenta come l' unica la quale consenta di eliminare il vizio di
incostituzionalita' oppure anche per indicare il minimo di disciplina
che occorre adottare per non paralizzare la norma costituzionale
violata dalla disposizione incostituzionale, in attesa dell'
intervento del Parlamento.
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| art. 25 comma 2 Cost.
art. 28 l. 11 marzo 1953, n. 87
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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