Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


149365
IDG820900386
82.09.00386 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moscarini Paolo
Esercizio dell' azione penale nei confronti di imputati infraquattordicenni?
nota a Cass. sez. IV pen. 30 gennaio 1980
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 1, pag. 325-336
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50205; D60301; D60302; D672
La non imputabilita' de iure che contraddistingue l' infraquattordicenne non legittima di per se' la pronuncia di un decreto di archiviazione nei riguardi di questo, in quanto non da' luogo ad un' incapacita' di essere parte e quindi non impedisce l' esercizio dell' azione. Infatti, talune disposizioni del codice di procedura penale dimostrano come il processo possa svolgersi anche nei confronti di un non imputabile. Inoltre, l' inimputabilita' puo' essere dichiarata solo quando l' indagine probatoria abbia accertato la sussistenza e la commissione del fatto da parte dell' imputato, cioe' dopo l' espletamento di un' attivita' propriamente istruttoria. Infine, pure il suddetto minore va sottoposto a misura di sicurezza, quando abbia commesso un reato o un quasi-reato e sia socialmente pericoloso, il che puo' essere accertato solo dal Tribunale per i minorenni, nell' ambito del relativo processo. Ne' l' archiviazione disposta per minore eta' appare piu' favorevole all' interessato del corrispondente proscioglimento istruttorio. Questo, infatti, nella specie, rende impossibile un successivo ordine di ricovero in manicomio giudiziario da parte del giudice di sorveglianza minorile. Nel caso, poi, che il soggetto in questione "non abbia ancora raggiunto lo sviluppo fisico e psicologico necessario per realizzare, con dolo o con colpa, i comportamenti materiali descritti dal legislatore penale", l' archiviazione si rivelera' perfino superflua.
art. 74 c.p.p. art. 97 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati