| 149365 | |
| IDG820900386 | |
| 82.09.00386 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Moscarini Paolo
| |
| Esercizio dell' azione penale nei confronti di imputati
infraquattordicenni?
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Cass. sez. IV pen. 30 gennaio 1980
| |
| Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 1, pag. 325-336
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D50205; D60301; D60302; D672
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La non imputabilita' de iure che contraddistingue l'
infraquattordicenne non legittima di per se' la pronuncia di un
decreto di archiviazione nei riguardi di questo, in quanto non da'
luogo ad un' incapacita' di essere parte e quindi non impedisce l'
esercizio dell' azione. Infatti, talune disposizioni del codice di
procedura penale dimostrano come il processo possa svolgersi anche
nei confronti di un non imputabile. Inoltre, l' inimputabilita' puo'
essere dichiarata solo quando l' indagine probatoria abbia accertato
la sussistenza e la commissione del fatto da parte dell' imputato,
cioe' dopo l' espletamento di un' attivita' propriamente istruttoria.
Infine, pure il suddetto minore va sottoposto a misura di sicurezza,
quando abbia commesso un reato o un quasi-reato e sia socialmente
pericoloso, il che puo' essere accertato solo dal Tribunale per i
minorenni, nell' ambito del relativo processo. Ne' l' archiviazione
disposta per minore eta' appare piu' favorevole all' interessato del
corrispondente proscioglimento istruttorio. Questo, infatti, nella
specie, rende impossibile un successivo ordine di ricovero in
manicomio giudiziario da parte del giudice di sorveglianza minorile.
Nel caso, poi, che il soggetto in questione "non abbia ancora
raggiunto lo sviluppo fisico e psicologico necessario per realizzare,
con dolo o con colpa, i comportamenti materiali descritti dal
legislatore penale", l' archiviazione si rivelera' perfino superflua.
| |
| art. 74 c.p.p.
art. 97 c.p.
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |