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149366
IDG820900387
82.09.00387 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nappi Aniello
Autore mediato e falsita' ideologica in atto pubblico
nota a Cass. sez. V pen. 15 aprile 1980
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 1, pag. 337-345
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51522; D50108
La sentenza annotata afferma che lo schema degli artt. 48 e 479 c.p. e' applicabile solo quando l' atto del pubblico ufficiale debba essere redatto necessariamente (per legge) sulla base della dichiarazione del privato. Questa affermazione, pero', secondo l' A., e' errata, perche' non consente di distinguere la fattispecie riconducibile alle norme citate da quella prevista nell' art. 483 c.p., che presuppone egualmente un dovere del pubblico ufficiale di riprodurre la dichiarazione del privato. Premessa la definizione del concetto di "falso" (falsi possono dirsi solo gli enunciati dichiarativi, quando non corrispondono ai fatti) e la distinzione tra falsita' ideologica (falsita' della rappresentazione documentata) e falsita' materiale (falsita' della rappresentazione documentale), l' A. analizza la differenza tra falsita' (relativa ad una proposizione) ed errore (relativo ad un ragionamento, che collega tra di loro piu' proposizioni), rilevando, di conseguenza, come la configurabilita' dello schema di cui agli artt. 48 e 479 c.p. richieda due condizioni: a) che il pubblico ufficiale non riproduca espressamente la dichiarazione falsa del privato, perche', se la riproduce, l' atto pubblico non puo' dirsi falso e, quindi, il pubblico ufficiale non commette il "fatto" che dovrebbe essere addebitato al privato a norma dell' art. 48 c.p. (in tal caso potra' essere configurabile a carico del privato il reato di cui all' art. 483 c.p., ove sussista un suo obbligo di veridicita'); b) che la dichiarazione del pubblico ufficiale non riproduca immediatamente e semplicemente il fatto attestato dal privato (altrimenti e' il pubblico ufficiale che, esponendo come immediatamente percepiti fatti riferitigli, commette falsita'), bensi' un fatto piu' complesso, nella cui diretta constatazione il pubblico ufficiale cada in errore per effetto della falsa attestazione del privato.
art. 48 c.p. art. 479 c.p. art. 483 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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