| La sentenza annotata afferma che lo schema degli artt. 48 e 479 c.p.
e' applicabile solo quando l' atto del pubblico ufficiale debba
essere redatto necessariamente (per legge) sulla base della
dichiarazione del privato. Questa affermazione, pero', secondo l' A.,
e' errata, perche' non consente di distinguere la fattispecie
riconducibile alle norme citate da quella prevista nell' art. 483
c.p., che presuppone egualmente un dovere del pubblico ufficiale di
riprodurre la dichiarazione del privato. Premessa la definizione del
concetto di "falso" (falsi possono dirsi solo gli enunciati
dichiarativi, quando non corrispondono ai fatti) e la distinzione tra
falsita' ideologica (falsita' della rappresentazione documentata) e
falsita' materiale (falsita' della rappresentazione documentale), l'
A. analizza la differenza tra falsita' (relativa ad una proposizione)
ed errore (relativo ad un ragionamento, che collega tra di loro piu'
proposizioni), rilevando, di conseguenza, come la configurabilita'
dello schema di cui agli artt. 48 e 479 c.p. richieda due condizioni:
a) che il pubblico ufficiale non riproduca espressamente la
dichiarazione falsa del privato, perche', se la riproduce, l' atto
pubblico non puo' dirsi falso e, quindi, il pubblico ufficiale non
commette il "fatto" che dovrebbe essere addebitato al privato a norma
dell' art. 48 c.p. (in tal caso potra' essere configurabile a carico
del privato il reato di cui all' art. 483 c.p., ove sussista un suo
obbligo di veridicita'); b) che la dichiarazione del pubblico
ufficiale non riproduca immediatamente e semplicemente il fatto
attestato dal privato (altrimenti e' il pubblico ufficiale che,
esponendo come immediatamente percepiti fatti riferitigli, commette
falsita'), bensi' un fatto piu' complesso, nella cui diretta
constatazione il pubblico ufficiale cada in errore per effetto della
falsa attestazione del privato.
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