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149368
IDG820900391
82.09.00391 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Forti Gabrio
L' oggetto giuridico dei reati valutari e la circostanza della particolare gravita' del fatto "per il nocumento che ne potrebbe derivare all' economia nazionale"
nota a Trib. Milano sez. IV 24 luglio 1981 Trib. Milano sez. II 24 giugno 1981
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 1, pag. 382-401
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D538; D50122; D50123
Entrambe le sentenze del Tribunale di Milano commentate identificano nel monopolio dei cambi e, in genere, nel controllo statuale dei rapporti valutari con l' estero, l' oggetto giuridico dei reati valutari, con cio' contraddicendo alle precedenti pronunce che ravvisavano nell' "economia nazionale" il bene tutelato dalla normativa penale-valutaria e spesso configurano la lesione di tale bene come "requisito autonomo di fattispecie". Una delle sentenze affronta anche il problema dei criteri di applicazione dell' aggravante prevista dal quinto comma dell' art. 1 d.l. 31/1976. Tra le due possibili soluzioni di questo problema che sembrano prospettarsi al giudice -accertare il nesso di causalita' attuale e potenziale tra l' illecito e le condizioni della nostra economia (sotto il profilo del corso dei cambi o dell' integrita' delle riserve valutarie nazionali) ovvero qualificare in astratto come "particolarmente grave" un reato avente ad oggetto una somma di ingente quantita' (il c.d. criterio quantitativo) - la seconda risulta preferibile per motivi di ordine pratico e sistematico. La sentenza del Tribunale di Milano adotta il c.d. criterio quantitativo, ma perviene a conclusioni poco soddisfacenti. In particolare, essa nega l' applicabilita' dell' aggravante a un illecito il cui "ammontare" viene reputato irrisorio se rapportato all' entita' del deficit della bilancia dei pagamenti nazionali, non avvedendosi che tale relativizzazione del concetto di "particolare gravita'" del fatto sulla base di una grandezza cosi' palesemente affetta da "gigantismo" e' destinata a tradursi in una vera e propria interpretatio abrogans della circostanza penale-valutaria. A meno di addentrarsi in complesse disamine economiche, non sembra comunque possibile reperire diversi e piu' attendibili parametri per concretizzare il criterio quantitativo. Tale criterio risulta tuttavia ancora il piu' praticabile da parte dei giudici e presenta il vantaggio, rispetto ad altri, di favorire una certa convergenza tra le decisioni giurisprudenziali, al pari di quanto e' avvenuto per le circostanze comuni relative al danno nei delitti contro il patrimonio. A causa del suo carattere "indefinito", che la pone in contrasto con importanti principi costituzionali, e' peraltro auspicabile, de iure condendo, che l' aggravante in parola venga rimossa dall' ordinamento penale-valutario.
d.l. 4 marzo 1976, n. 31 art. 61 n. 7 c.p. art. 62 n. 4 c.p.
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