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| IDG820900391 | |
| 82.09.00391 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Forti Gabrio
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| L' oggetto giuridico dei reati valutari e la circostanza della
particolare gravita' del fatto "per il nocumento che ne potrebbe
derivare all' economia nazionale"
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| nota a Trib. Milano sez. IV 24 luglio 1981
Trib. Milano sez. II 24 giugno 1981
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 1, pag. 382-401
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D538; D50122; D50123
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| Entrambe le sentenze del Tribunale di Milano commentate identificano
nel monopolio dei cambi e, in genere, nel controllo statuale dei
rapporti valutari con l' estero, l' oggetto giuridico dei reati
valutari, con cio' contraddicendo alle precedenti pronunce che
ravvisavano nell' "economia nazionale" il bene tutelato dalla
normativa penale-valutaria e spesso configurano la lesione di tale
bene come "requisito autonomo di fattispecie". Una delle sentenze
affronta anche il problema dei criteri di applicazione dell'
aggravante prevista dal quinto comma dell' art. 1 d.l. 31/1976. Tra
le due possibili soluzioni di questo problema che sembrano
prospettarsi al giudice -accertare il nesso di causalita' attuale e
potenziale tra l' illecito e le condizioni della nostra economia
(sotto il profilo del corso dei cambi o dell' integrita' delle
riserve valutarie nazionali) ovvero qualificare in astratto come
"particolarmente grave" un reato avente ad oggetto una somma di
ingente quantita' (il c.d. criterio quantitativo) - la seconda
risulta preferibile per motivi di ordine pratico e sistematico. La
sentenza del Tribunale di Milano adotta il c.d. criterio
quantitativo, ma perviene a conclusioni poco soddisfacenti. In
particolare, essa nega l' applicabilita' dell' aggravante a un
illecito il cui "ammontare" viene reputato irrisorio se rapportato
all' entita' del deficit della bilancia dei pagamenti nazionali, non
avvedendosi che tale relativizzazione del concetto di "particolare
gravita'" del fatto sulla base di una grandezza cosi' palesemente
affetta da "gigantismo" e' destinata a tradursi in una vera e propria
interpretatio abrogans della circostanza penale-valutaria. A meno di
addentrarsi in complesse disamine economiche, non sembra comunque
possibile reperire diversi e piu' attendibili parametri per
concretizzare il criterio quantitativo. Tale criterio risulta
tuttavia ancora il piu' praticabile da parte dei giudici e presenta
il vantaggio, rispetto ad altri, di favorire una certa convergenza
tra le decisioni giurisprudenziali, al pari di quanto e' avvenuto per
le circostanze comuni relative al danno nei delitti contro il
patrimonio. A causa del suo carattere "indefinito", che la pone in
contrasto con importanti principi costituzionali, e' peraltro
auspicabile, de iure condendo, che l' aggravante in parola venga
rimossa dall' ordinamento penale-valutario.
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| d.l. 4 marzo 1976, n. 31
art. 61 n. 7 c.p.
art. 62 n. 4 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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