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149369
IDG820900398
82.09.00398 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Canale Marcello
Il danno alla persona nei reati di percosse e di lesione personale, revisione critica e proposte per un nuovo inquadramento
intervento al Convegno nazionale su "Situazione attuale ed orientamenti innovativi sulla valutazione medico-legale del danno permanente", Camerino, 2-3 dicembre 1981
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 2, pag. 518-531
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51852; D58; D30703
L' A., nelle premesse, richiama per brevi cenni gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in tema di definizione del danno alla persona nei reati di percosse e di lesioni personali. Passa quindi a criticare il concetto di malattia quale elemento distintivo tra i due reati rilevando come a livello operativo tale concetto possa portare ad interpretazioni spesso non univoche. Un secondo punto sul quale sono svolte osservazioni critiche e' quello relativo alle varie ipotesi che distinguono per entita' le lesioni personali nel dettato della norma penale, frequentemente senza una effettiva rispondenza nella gravita' clinica. L' A. passa poi a considerare le varie connessioni esistenti tra valutazione del danno alla persona in sede penale ed in sede civile, soffermandosi in particolare sul nuovo concetto di danno alla salute e quindi sul concetto di salute stesso. Sottolinea come a tale concetto possano essere attribuiti due diversi significati: uno di tipo penalistico ed uno di tipo realistico intendendo col primo un qualcosa cui tendere per creare nell' individuo sempre migliori condizioni di vita; col secondo la concreta situazione di salute propria di ciascun individuo. A questo secondo concetto di salute, da contrapporre a quello negativo di malattia, si dovrebbe far riferimento in una nuova impostazione dei reati di percosse e di lesioni personali per la tutela penale dell' incolumita' individuale. In riferimento quindi al bene salute, la tutela penale dovrebbe prendere in considerazione sostanzialmente due tipi di conseguenze dannose: quelle di ordine temporaneo e quelle di ordine permanente. Per quest' ultime il criterio valutativo dovrebbe essere quello della percentualizzazione dell' invalidita' senza il ricorso a definizioni come quelle attualmente contenute nell' art. 583 c.p. (indebolimento permanente di organo, deformazione del viso, ecc.). Con cio' si potrebbe arrivare ad una valutazione del danno piu' consono col disposto dell' art. 133 c.p.. Una considerazione a parte potrebbe essere riservata al pericolo di vita, allo sfregio, alla perdita della capacita' di procreare e ad altre situazioni oggi non considerate, quali la totale invalidita' con necessita' di assistenza di altre persone e l' esistenza di malattie croniche, sicuramente incidenti sulla durata della vita, che si prestano ad una valutazione in termini di percentuale di invalidita'. Nel complesso l' A. ritiene che siano piu' che maturi i tempi per mutare le disposizioni penali in tema di delitti contro l' incolumita' individuale nei riguardi degli attuali reati di lesioni personali e di percosse in una nuova normativa piu' adeguata alla realta' biologica e sociale.
art. 133 c.p. art. 581 c.p. art. 582 c.p. art. 583 c.p. l. 24 novembre 1981, n. 689
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