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| IDG820900398 | |
| 82.09.00398 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Canale Marcello
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| Il danno alla persona nei reati di percosse e di lesione personale,
revisione critica e proposte per un nuovo inquadramento
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| intervento al Convegno nazionale su "Situazione attuale ed
orientamenti innovativi sulla valutazione medico-legale del danno
permanente", Camerino, 2-3 dicembre 1981
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 2, pag. 518-531
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51852; D58; D30703
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| L' A., nelle premesse, richiama per brevi cenni gli orientamenti
giurisprudenziali e dottrinali in tema di definizione del danno alla
persona nei reati di percosse e di lesioni personali. Passa quindi a
criticare il concetto di malattia quale elemento distintivo tra i due
reati rilevando come a livello operativo tale concetto possa portare
ad interpretazioni spesso non univoche. Un secondo punto sul quale
sono svolte osservazioni critiche e' quello relativo alle varie
ipotesi che distinguono per entita' le lesioni personali nel dettato
della norma penale, frequentemente senza una effettiva rispondenza
nella gravita' clinica. L' A. passa poi a considerare le varie
connessioni esistenti tra valutazione del danno alla persona in sede
penale ed in sede civile, soffermandosi in particolare sul nuovo
concetto di danno alla salute e quindi sul concetto di salute stesso.
Sottolinea come a tale concetto possano essere attribuiti due diversi
significati: uno di tipo penalistico ed uno di tipo realistico
intendendo col primo un qualcosa cui tendere per creare nell'
individuo sempre migliori condizioni di vita; col secondo la concreta
situazione di salute propria di ciascun individuo. A questo secondo
concetto di salute, da contrapporre a quello negativo di malattia, si
dovrebbe far riferimento in una nuova impostazione dei reati di
percosse e di lesioni personali per la tutela penale dell'
incolumita' individuale. In riferimento quindi al bene salute, la
tutela penale dovrebbe prendere in considerazione sostanzialmente due
tipi di conseguenze dannose: quelle di ordine temporaneo e quelle di
ordine permanente. Per quest' ultime il criterio valutativo dovrebbe
essere quello della percentualizzazione dell' invalidita' senza il
ricorso a definizioni come quelle attualmente contenute nell' art.
583 c.p. (indebolimento permanente di organo, deformazione del viso,
ecc.). Con cio' si potrebbe arrivare ad una valutazione del danno
piu' consono col disposto dell' art. 133 c.p.. Una considerazione a
parte potrebbe essere riservata al pericolo di vita, allo sfregio,
alla perdita della capacita' di procreare e ad altre situazioni oggi
non considerate, quali la totale invalidita' con necessita' di
assistenza di altre persone e l' esistenza di malattie croniche,
sicuramente incidenti sulla durata della vita, che si prestano ad una
valutazione in termini di percentuale di invalidita'. Nel complesso
l' A. ritiene che siano piu' che maturi i tempi per mutare le
disposizioni penali in tema di delitti contro l' incolumita'
individuale nei riguardi degli attuali reati di lesioni personali e
di percosse in una nuova normativa piu' adeguata alla realta'
biologica e sociale.
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| art. 133 c.p.
art. 581 c.p.
art. 582 c.p.
art. 583 c.p.
l. 24 novembre 1981, n. 689
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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