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| IDG820900399 | |
| 82.09.00399 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Giostra Glauco
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| Il "nuovo" procedimento di conversione delle pene pecuniarie insolute
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 2, pag. 532-554
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D50324; D5035; D5036; D644; D60301; D6431; D6403
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| L' intento prioritario dell' indagine e' quello di porre nei suoi
esatti termini il problema dell' ortodossia costituzionale e della
idoneita' funzionale del procedimento per la conversione delle pene
pecuniarie insolute, nella "nuova" disciplina prevista dalla l. 24
novembre 1981, n. 689. L' analisi muove dalla duplice premessa che il
profilo della costituzionalita' del procedimento di conversione possa
e debba essere affrontato autonomamente da quello relativo alla
legittimita' dell' istituto della conversione della pena pecuniaria e
che, invece, il collegamento tra aspetti sostanziali ed aspetti
processuali divenga imprescindibile quando si tratta di verificare la
funzionalita' delle forme giurisdizionali apprestate. Dall' indagine
emerge che l' attuale procedimento di conversione, essenzialmente
incentrato sull' ordine di conversione del pubblico ministero, sul
diritto del condannato di opporsi instaurando il procedimento per gli
incidenti di esecuzione, sulla scelta della pena "succedanea" e sulla
determinazione delle modalita' esecutive della medesima da parte del
magistrato di sorveglianza (aspetti partitamente considerati nella
parte centrale dell' articolo), presta il fianco a rilievi critici
sotto entrambi i profili indicati. Dubbi di incostituzionalita'
suscitano, in particolare, il potere del pubblico ministero di
disporre la conversione e la non sospensivita' dell' opposizione
dell' interessato. Dal punto di vista funzionale, poi, la procedura
analizzata appare farraginosa e antieconomica mentre e' da ritenere
che, con opportune modifiche legislative (sommariamente prospettate
in sede di conclusione), sarebbe possibile ottenere un procedimento
meno dispendioso in termini di attivita' giurisdizionale, piu' celere
e, soprattutto, piu' congeniale alla peculiarita' degli obiettivi ai
quali e' preordinato.
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| art. 136 c.p.
art. 586 c.p.p.
l. 26 luglio 1975, n. 354
C. Cost. 21 novembre 1979, n. 131
l. 24 novembre 1981, n. 689
art. 13 Cost.
art. 24 Cost.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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