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149370
IDG820900399
82.09.00399 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giostra Glauco
Il "nuovo" procedimento di conversione delle pene pecuniarie insolute
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 2, pag. 532-554
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50324; D5035; D5036; D644; D60301; D6431; D6403
L' intento prioritario dell' indagine e' quello di porre nei suoi esatti termini il problema dell' ortodossia costituzionale e della idoneita' funzionale del procedimento per la conversione delle pene pecuniarie insolute, nella "nuova" disciplina prevista dalla l. 24 novembre 1981, n. 689. L' analisi muove dalla duplice premessa che il profilo della costituzionalita' del procedimento di conversione possa e debba essere affrontato autonomamente da quello relativo alla legittimita' dell' istituto della conversione della pena pecuniaria e che, invece, il collegamento tra aspetti sostanziali ed aspetti processuali divenga imprescindibile quando si tratta di verificare la funzionalita' delle forme giurisdizionali apprestate. Dall' indagine emerge che l' attuale procedimento di conversione, essenzialmente incentrato sull' ordine di conversione del pubblico ministero, sul diritto del condannato di opporsi instaurando il procedimento per gli incidenti di esecuzione, sulla scelta della pena "succedanea" e sulla determinazione delle modalita' esecutive della medesima da parte del magistrato di sorveglianza (aspetti partitamente considerati nella parte centrale dell' articolo), presta il fianco a rilievi critici sotto entrambi i profili indicati. Dubbi di incostituzionalita' suscitano, in particolare, il potere del pubblico ministero di disporre la conversione e la non sospensivita' dell' opposizione dell' interessato. Dal punto di vista funzionale, poi, la procedura analizzata appare farraginosa e antieconomica mentre e' da ritenere che, con opportune modifiche legislative (sommariamente prospettate in sede di conclusione), sarebbe possibile ottenere un procedimento meno dispendioso in termini di attivita' giurisdizionale, piu' celere e, soprattutto, piu' congeniale alla peculiarita' degli obiettivi ai quali e' preordinato.
art. 136 c.p. art. 586 c.p.p. l. 26 luglio 1975, n. 354 C. Cost. 21 novembre 1979, n. 131 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 13 Cost. art. 24 Cost.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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