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| IDG820900400 | |
| 82.09.00400 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Orlandi Renzo
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| La regiudicanda penale nelle fasi preistruttoria e istruttoria
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 2, pag. 555-595
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D610; D612; D615; D6120; D60304
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| Il tema e' quello del "fatto" nel suo divenire oggetto di
accertamento delle fasi anteriori al giudizio. Si tratta di uno
studio aperto soprattutto a contributi di ordine teorico, ma anche
suscettibili di utilizzazione pratica. Nella prima parte si definisce
il concetto di regiudicanda; esso e' ricostruito con separato
riguardo agli elementi costitutivi e al complesso di doveri o poteri
(situazioni soggettive) rilevanti per il perfezionarsi della
fattispecie giudiziale. Si passa quindi all' esame del modello
dinamico: l' introduzione della regiudicanda e le vicende
modificative della stessa nelle fasi iniziali del processo. Con
riferimento al primo dei due fenomeni, lo studio perviene all'
elaborazione di un concetto di regiudicanda non necessariamente
ricalcato su quello di azione. Cosi' la querela puo' essere atto
idoneo a individuare e porre la regiudicanda, in certi casi
particolari in cui la manifestazione di volonta' si estenda - oltre
che al fatto - anche alla qualifica giuridica. Un altro esempio di
autonomia del concetto (di regiudicanda) si rinviene nella disciplina
della comunicazione giudiziaria: l' atto -indipendentemente dall'
esercizio della azione- pone un tema al quale si commisurano le
situazioni giuridiche dei soggetti processuali. Infine, la richiesta
ex art. 74 comma 3 c.p.p. fissa l' oggetto della successiva
(eventuale) azione penale del giudice istruttore. Dal punto di vista
metodologico il lavoro si sviluppa lungo due linee distinte, ma in
qualche occasione intersecantisi. Non si e' preteso cioe' esaurire la
problematica legata al sorgere e modificarsi della regiudicanda
preistruttoria e istruttoria, con la rassegna degli aspetti meramente
dogmatici della questione. Si e' cercato piuttosto di cogliere i
nessi fra l' astratta disciplina normativa e il complesso dei
fenomeni pratici che contraddistinguono l' organizzazione della
giustizia penale anche con riferimento ai rapporti fra giudice
istruttore e pubblico ministero.
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| art. 74 comma 3 c.p.p.
art. 225 c.p.p.
art. 225 bis c.p.p.
art. 226 sexies c.p.p.
art. 299 c.p.p.
art. 372 c.p.p.
art. 376 c.p.p.
art. 390 c.p.p.
art. 396 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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