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149371
IDG820900400
82.09.00400 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Orlandi Renzo
La regiudicanda penale nelle fasi preistruttoria e istruttoria
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 2, pag. 555-595
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D610; D612; D615; D6120; D60304
Il tema e' quello del "fatto" nel suo divenire oggetto di accertamento delle fasi anteriori al giudizio. Si tratta di uno studio aperto soprattutto a contributi di ordine teorico, ma anche suscettibili di utilizzazione pratica. Nella prima parte si definisce il concetto di regiudicanda; esso e' ricostruito con separato riguardo agli elementi costitutivi e al complesso di doveri o poteri (situazioni soggettive) rilevanti per il perfezionarsi della fattispecie giudiziale. Si passa quindi all' esame del modello dinamico: l' introduzione della regiudicanda e le vicende modificative della stessa nelle fasi iniziali del processo. Con riferimento al primo dei due fenomeni, lo studio perviene all' elaborazione di un concetto di regiudicanda non necessariamente ricalcato su quello di azione. Cosi' la querela puo' essere atto idoneo a individuare e porre la regiudicanda, in certi casi particolari in cui la manifestazione di volonta' si estenda - oltre che al fatto - anche alla qualifica giuridica. Un altro esempio di autonomia del concetto (di regiudicanda) si rinviene nella disciplina della comunicazione giudiziaria: l' atto -indipendentemente dall' esercizio della azione- pone un tema al quale si commisurano le situazioni giuridiche dei soggetti processuali. Infine, la richiesta ex art. 74 comma 3 c.p.p. fissa l' oggetto della successiva (eventuale) azione penale del giudice istruttore. Dal punto di vista metodologico il lavoro si sviluppa lungo due linee distinte, ma in qualche occasione intersecantisi. Non si e' preteso cioe' esaurire la problematica legata al sorgere e modificarsi della regiudicanda preistruttoria e istruttoria, con la rassegna degli aspetti meramente dogmatici della questione. Si e' cercato piuttosto di cogliere i nessi fra l' astratta disciplina normativa e il complesso dei fenomeni pratici che contraddistinguono l' organizzazione della giustizia penale anche con riferimento ai rapporti fra giudice istruttore e pubblico ministero.
art. 74 comma 3 c.p.p. art. 225 c.p.p. art. 225 bis c.p.p. art. 226 sexies c.p.p. art. 299 c.p.p. art. 372 c.p.p. art. 376 c.p.p. art. 390 c.p.p. art. 396 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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