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149372
IDG820900405
82.09.00405 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Trucco Cristina
Brevi note sui piu' recenti atteggiamenti giurisprudenziali in tema di apologia di reato
nota a Cass. sez. I pen. 5 luglio 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 2, pag. 735-744
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5130
Scopo della presente nota e' di analizzare le interpretazioni date dal Supremo Collegio a quanto statuito dalla sentenza 65/1970 della Corte Costituzionale in tema di apologia di reato. In secondo luogo si intende verificare se la citata sentenza interpretativa di rigetto e le successive applicazioni della Corte Suprema abbiano chiarito i problemi relativi all' art. 414 comma 3 c.p. o se un piu' drastico intervento della Corte Costituzionale vada nuovamente invocato. Sono pertanto state esaminate le pronunce emanate dalla Corte Suprema dal 1970 ad oggi ed in particolare le interpretazioni date dalle stesse dell' elemento oggettivo della fattispecie in esame. Quest' analisi ha innanzitutto evidenziato che la Cassazione ha in buona parte seguito la tendenza giurisprudenziale espressa dalla Corte Costituzionale, respingendo la teoria del reato di apologia come reato di "pericolo presunto" e richiedendo, per l' integrazione della fattispecie in esame, un comportamento "concretamente idoneo". Oltre a questo positivo atteggiamento - il quale restringe, di fatto, il campo di applicazione della norma rispetto ai tempi passati - se ne e' tuttavia evidenziato un altro, di segno negativo. Esso consiste nel fatto che, oggi, l' apologia viene punita come forma di istigazione indiretta, fattispecie questa gia' esplicitamente prevista al primo comma dello stesso art. 414. Se si considera poi che le pronunce dalla Corte Costituzionale non hanno efficacia vincolante, non si puo' escludere che in futuro la Corte Suprema adotti un doppio atteggiamento interpretativo (pericolo presunto da un lato; concreta idoneita' dell' azione dall' altro) a seconda dei casi che in concreto si presenteranno. Questi ed altri problemi - e di natura tecnico-giuridica e di politica legislativa - hanno pertanto indotto a concludere per l' opportunita' della riproposizione della questione di illegittimita'.
art. 414 comma 3 c.p. C. Cost. 4 maggio 1970, n. 65
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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