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| IDG820900405 | |
| 82.09.00405 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Trucco Cristina
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| Brevi note sui piu' recenti atteggiamenti giurisprudenziali in tema
di apologia di reato
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| nota a Cass. sez. I pen. 5 luglio 1979
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 2, pag. 735-744
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5130
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| Scopo della presente nota e' di analizzare le interpretazioni date
dal Supremo Collegio a quanto statuito dalla sentenza 65/1970 della
Corte Costituzionale in tema di apologia di reato. In secondo luogo
si intende verificare se la citata sentenza interpretativa di rigetto
e le successive applicazioni della Corte Suprema abbiano chiarito i
problemi relativi all' art. 414 comma 3 c.p. o se un piu' drastico
intervento della Corte Costituzionale vada nuovamente invocato. Sono
pertanto state esaminate le pronunce emanate dalla Corte Suprema dal
1970 ad oggi ed in particolare le interpretazioni date dalle stesse
dell' elemento oggettivo della fattispecie in esame. Quest' analisi
ha innanzitutto evidenziato che la Cassazione ha in buona parte
seguito la tendenza giurisprudenziale espressa dalla Corte
Costituzionale, respingendo la teoria del reato di apologia come
reato di "pericolo presunto" e richiedendo, per l' integrazione della
fattispecie in esame, un comportamento "concretamente idoneo". Oltre
a questo positivo atteggiamento - il quale restringe, di fatto, il
campo di applicazione della norma rispetto ai tempi passati - se ne
e' tuttavia evidenziato un altro, di segno negativo. Esso consiste
nel fatto che, oggi, l' apologia viene punita come forma di
istigazione indiretta, fattispecie questa gia' esplicitamente
prevista al primo comma dello stesso art. 414. Se si considera poi
che le pronunce dalla Corte Costituzionale non hanno efficacia
vincolante, non si puo' escludere che in futuro la Corte Suprema
adotti un doppio atteggiamento interpretativo (pericolo presunto da
un lato; concreta idoneita' dell' azione dall' altro) a seconda dei
casi che in concreto si presenteranno. Questi ed altri problemi - e
di natura tecnico-giuridica e di politica legislativa - hanno
pertanto indotto a concludere per l' opportunita' della
riproposizione della questione di illegittimita'.
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| art. 414 comma 3 c.p.
C. Cost. 4 maggio 1970, n. 65
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