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149373
IDG820900406
82.09.00406 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fioravanti Laura
Nuove tendenze giurisprudenziali in tema di individuazione della "violazione piu' grave" ex art. 81 c.p.
nota a Cass. sez. I pen. 12 febbraio 1981
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 2, pag. 745-753
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5014; D507
Nell' individuazione della "violazione piu' grave" ex art. 81 c.p., e' necessario riferirsi alla pena che "in concreto" risulta applicabile ai singoli episodi criminosi e non tanto, come ritiene parte della giurisprudenza e della dottrina, all' entita' ed alla qualita' della sanzione irrogabile nell' astratta previsione della legge. Questa interpretazione, sostenuta dalla piu' recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e dalla prevalente dottrina, oltre ad armonizzarsi con la tendenza ad una maggior "individualizzazione" della sanzione penale, presenta un duplice pregio. Da un lato, invero, consente una corretta applicazione dell' art. 81 c.p. in sede di statuizione dell' aumento di pena ivi previsto. A tal fine, infatti, si trattera' soltanto di prendere in considerazione i risultati di quel giudizio di gravita' concretamente effettuato nell' individuare la violazione piu' grave, escludendosi in tal modo la necessita' di ricorrere ripetutamente agli stessi criteri o, quanto meno, a meri indici formali. Dall' altro, il criterio della pena in concreto, sostanziandosi nell' indicazione della pena propria di ciascun episodio della continuazione, permette la possibilita' di una loro considerazione frazionata ogniqualvolta la stessa si renda necessaria. In particolare, questa interpretazione consente di superare l' annoso problema dell' applicabilita' dell' art. 81 c.p. anche ai reati eterogeneamente sanzionati, in quanto, mantenendo l' autonomia dei singoli episodi in continuazione, sotto il profilo della specie di pena concretamente ad essi collegata, vengono rispettati il principio di legalita' e la ratio di favor rei dell' istituto.
art. 81 c.p. art. 132 c.p. art. 133 c.p. art. 5 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 9 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 d.l. 11 aprile 1974, n. 99
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