| Nell' individuazione della "violazione piu' grave" ex art. 81 c.p.,
e' necessario riferirsi alla pena che "in concreto" risulta
applicabile ai singoli episodi criminosi e non tanto, come ritiene
parte della giurisprudenza e della dottrina, all' entita' ed alla
qualita' della sanzione irrogabile nell' astratta previsione della
legge. Questa interpretazione, sostenuta dalla piu' recente
giurisprudenza della Corte di Cassazione e dalla prevalente dottrina,
oltre ad armonizzarsi con la tendenza ad una maggior
"individualizzazione" della sanzione penale, presenta un duplice
pregio. Da un lato, invero, consente una corretta applicazione dell'
art. 81 c.p. in sede di statuizione dell' aumento di pena ivi
previsto. A tal fine, infatti, si trattera' soltanto di prendere in
considerazione i risultati di quel giudizio di gravita' concretamente
effettuato nell' individuare la violazione piu' grave, escludendosi
in tal modo la necessita' di ricorrere ripetutamente agli stessi
criteri o, quanto meno, a meri indici formali. Dall' altro, il
criterio della pena in concreto, sostanziandosi nell' indicazione
della pena propria di ciascun episodio della continuazione, permette
la possibilita' di una loro considerazione frazionata ogniqualvolta
la stessa si renda necessaria. In particolare, questa interpretazione
consente di superare l' annoso problema dell' applicabilita' dell'
art. 81 c.p. anche ai reati eterogeneamente sanzionati, in quanto,
mantenendo l' autonomia dei singoli episodi in continuazione, sotto
il profilo della specie di pena concretamente ad essi collegata,
vengono rispettati il principio di legalita' e la ratio di favor rei
dell' istituto.
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