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149374
IDG820900408
82.09.00408 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romano Mario
La "parificazione" tra operatori bancari pubblici e privati secondo le sezioni unite della Corte di Cassazione
nota a Cass. sez. un. pen. 10 ottobre 1981
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 2, pag. 765-787
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D537; D51110
Nota alla sentenza con cui le sezioni unite della Cassazione, muovendo dalla configurazione dell' attivita' bancaria come pubblico servizio in senso oggettivo (desunta da c.d. criteri sintomatici della disciplina legale del credito), hanno affermato che tutti gli operatori bancari, pubblici o privati, sono incaricati di pubblico servizio e che di conseguenza, appropriandosi o distraendo beni dell' azienda appartenenti (se pubblici) o non appartenenti (se privati) alla Pubblica Amministrazione rispondono rispettivamente di peculato o di malversazione a danno di privati. Secondo l' A. questa soluzione e' da respingere, perche' porta la figura dell' incaricato di pubblico servizio oltre i limiti attualmente fissati dall' ordinamento penale. Per il codice vigente, infatti, il pubblico servizio di cui all' art. 358 nn. 1 e 2 c.p. e' un' attivita' "soggettivamente" sempre della Pubblica Amministrazione. Oltre all' argomento storico, anche la prossimita' normativa della qualifica di incaricato di pubblico servizio a quella di pubblico ufficiale, nonche' il rapporto fra le figure dell' incaricato di pubblico servizio e dell' esercente il servizio di pubblica necessita' (art. 359 c.p.) dimostrano che elemento essenziale del pubblico servizio penalmente rilevante e' la riferibilita' soggettiva (almeno indiretta) dell' attivita' allo Stato o ad altro ente pubblico. Ma la soluzione della Corte contrasta altrettanto nettamente, secondo l' A., anche con la legge bancaria, poiche' una serie di fattori (terminologia degli artt. 1, 92 e 97 legge bancaria) conducono ad escludere che le qualifiche soggettive del codice penale gia' allora (1936) esistente potessero avere corso nel quadro della normale attivita' creditizia. La conclusione dell' A. e' dunque che la "parificazione" tra operatori bancari pubblici e privati introdotta dalla Suprema Corte con la sentenza annotata, anche a non sottolinearne altre inaccettabili conseguenze (diversita', nonostante tutto, tra peculato e malversazioneé) si pone in insanabile contrasto con il principio costituzionale di stretta legalita'.
art. 314 c.p. art. 315 c.p. art. 357 c.p. art. 358 c.p. art. 359 c.p. l. 7 marzo 1938, n. 141
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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