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| IDG820900408 | |
| 82.09.00408 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Romano Mario
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| La "parificazione" tra operatori bancari pubblici e privati secondo
le sezioni unite della Corte di Cassazione
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| nota a Cass. sez. un. pen. 10 ottobre 1981
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 2, pag. 765-787
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D537; D51110
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| Nota alla sentenza con cui le sezioni unite della Cassazione,
muovendo dalla configurazione dell' attivita' bancaria come pubblico
servizio in senso oggettivo (desunta da c.d. criteri sintomatici
della disciplina legale del credito), hanno affermato che tutti gli
operatori bancari, pubblici o privati, sono incaricati di pubblico
servizio e che di conseguenza, appropriandosi o distraendo beni dell'
azienda appartenenti (se pubblici) o non appartenenti (se privati)
alla Pubblica Amministrazione rispondono rispettivamente di peculato
o di malversazione a danno di privati. Secondo l' A. questa soluzione
e' da respingere, perche' porta la figura dell' incaricato di
pubblico servizio oltre i limiti attualmente fissati dall'
ordinamento penale. Per il codice vigente, infatti, il pubblico
servizio di cui all' art. 358 nn. 1 e 2 c.p. e' un' attivita'
"soggettivamente" sempre della Pubblica Amministrazione. Oltre all'
argomento storico, anche la prossimita' normativa della qualifica di
incaricato di pubblico servizio a quella di pubblico ufficiale,
nonche' il rapporto fra le figure dell' incaricato di pubblico
servizio e dell' esercente il servizio di pubblica necessita' (art.
359 c.p.) dimostrano che elemento essenziale del pubblico servizio
penalmente rilevante e' la riferibilita' soggettiva (almeno
indiretta) dell' attivita' allo Stato o ad altro ente pubblico. Ma la
soluzione della Corte contrasta altrettanto nettamente, secondo l'
A., anche con la legge bancaria, poiche' una serie di fattori
(terminologia degli artt. 1, 92 e 97 legge bancaria) conducono ad
escludere che le qualifiche soggettive del codice penale gia' allora
(1936) esistente potessero avere corso nel quadro della normale
attivita' creditizia. La conclusione dell' A. e' dunque che la
"parificazione" tra operatori bancari pubblici e privati introdotta
dalla Suprema Corte con la sentenza annotata, anche a non
sottolinearne altre inaccettabili conseguenze (diversita', nonostante
tutto, tra peculato e malversazioneé) si pone in insanabile contrasto
con il principio costituzionale di stretta legalita'.
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| art. 314 c.p.
art. 315 c.p.
art. 357 c.p.
art. 358 c.p.
art. 359 c.p.
l. 7 marzo 1938, n. 141
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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