| La coscienza dell' illiceita' rileva per l' imputazione soggettiva,
perche' la conoscibilita' del fatto rappresenta il limite della
colpevolezza. Mancando la possibilita' di comprensione del divieto,
si realizza o un errore sul divieto, oppure un errore di comprensione
del divieto (cioe' dell' antigiuridicita') che ne impedisce la
introiezione, nonostante la conoscenza della norma. Se e' impossibile
assumere comportamento diverso, la responsabilita' va esclusa, non
potendosi rimproverare un atteggiamento antidoveroso della volonta'.
Nei reati di detenzione di cose, bisogna individuare gli elementi
della fattispecie in relazione al bene giuridico. Si evince allora
che, considerato il bene tutelato dall' art. 71 l. 685/1975, la
"detenzione" deve intendersi come acquisizione della detenzione,
sicche', senza un' autonoma e volontaria attivita' di acquisizione,
il fatto manca di tipicita'. Essenziale nel principio di legalita' e'
il divieto di retroattivita', la cui ispirazione garantista rende
inaccettabile che dall' entrata in vigore della nuova legge non si
ritenga violato il predetto divieto. Per i delitti di durata la
consumazione non deve arrivare fino alla conclusione del fatto,
poiche' la consumazione e' un punto, non un segmento. La
determinazione del tempus commissi delicti, pur specifica per singoli
istituti, verte comunque su un unico momento di rilevanza, quello
della condotta, allorche' si esprime l' intenzione di violare il
comando. Se in questo momento il comportamento non e' criminalizzato,
non sara' punibile successivamente, ostando il principio d'
irretroattivita'. Dopo detto momento, non potra' parlarsi di
acquisizione della detenzione, giustificando questa interpretazione
con istanze di politica criminale che negano basilari garanzie
costituzionali.
| |