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149375
IDG820900409
82.09.00409 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Musco Enzo
Coscienza dell' illecito, colpevolezza ed irretroattivita'
nota a App. Catania 24 aprile 1981 Trib. Catania 13 ottobre 1980
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 2, pag. 788-796
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50102; D5001; D51414; D0402; D59
La coscienza dell' illiceita' rileva per l' imputazione soggettiva, perche' la conoscibilita' del fatto rappresenta il limite della colpevolezza. Mancando la possibilita' di comprensione del divieto, si realizza o un errore sul divieto, oppure un errore di comprensione del divieto (cioe' dell' antigiuridicita') che ne impedisce la introiezione, nonostante la conoscenza della norma. Se e' impossibile assumere comportamento diverso, la responsabilita' va esclusa, non potendosi rimproverare un atteggiamento antidoveroso della volonta'. Nei reati di detenzione di cose, bisogna individuare gli elementi della fattispecie in relazione al bene giuridico. Si evince allora che, considerato il bene tutelato dall' art. 71 l. 685/1975, la "detenzione" deve intendersi come acquisizione della detenzione, sicche', senza un' autonoma e volontaria attivita' di acquisizione, il fatto manca di tipicita'. Essenziale nel principio di legalita' e' il divieto di retroattivita', la cui ispirazione garantista rende inaccettabile che dall' entrata in vigore della nuova legge non si ritenga violato il predetto divieto. Per i delitti di durata la consumazione non deve arrivare fino alla conclusione del fatto, poiche' la consumazione e' un punto, non un segmento. La determinazione del tempus commissi delicti, pur specifica per singoli istituti, verte comunque su un unico momento di rilevanza, quello della condotta, allorche' si esprime l' intenzione di violare il comando. Se in questo momento il comportamento non e' criminalizzato, non sara' punibile successivamente, ostando il principio d' irretroattivita'. Dopo detto momento, non potra' parlarsi di acquisizione della detenzione, giustificando questa interpretazione con istanze di politica criminale che negano basilari garanzie costituzionali.
art. 2 c.p. art. 5 c.p. art. 25 comma 2 Cost. art. 27 comma 1 Cost. art. 71 l. 22 dicembre 1975, n. 685
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