| Affrontare, dopo quarant' anni di vita della legge fallimentare, il
tema del diritto penale delle procedure concorsuali, e' compito
quanto mai stimolante per la complessita' delle tematiche e delle
problematiche offerte dalla materia, che pero' non puo' fare a meno
di ingenerare un certo senso di avvilimento dovuto alla constatazione
che il c.d. "legislatore" e' di fatto rimasto sordo - ed in modo
quasi irritante - alle reiterate ed articolate critiche e proposte di
modifica che attenta dottrina ha da tempo formulato sul tema. Tale
responsabile inattivita' del legislativo ripropone pertanto ancora
oggi, e per l' ennesima volta, i cronici punti deboli della normativa
penale fallimentare; in modo tale che essa si mantiene sempre in
contrasto - gia' da un punto di vista generale, e a parte gli
specifici difetti delle singole fattispecie - addirittura con taluni
fondamentali principi costituzionali in materia penale (cui dovrebbe
invece improntarsi l' ordinamento vigente), e con la necessita' di un
armonico inserimento nel "Sistema penale". Non e' pero' da credere
che in questo settore non siano intervenuti eventi nuovi, che
consentano di riesaminare in una mutata situazione di fatto e/o di
diritto taluni dei punti piu' nevralgici. In effetti, pur in mancanza
di interventi diretti sulla normativa vigente, l' elaborazione
dottrinale ha avuto ed ha tuttora modo di essere sollecitata a
profonde meditazioni, sia de iure condito che de iure condendo, che,
da un punto di vista generale, sono inquadrabili in due diverse
prospettive: da un lato nel riesame - in termini critici - dell'
incidenza che la declaratoria di fallimento ha nella struttura e
nella stessa rilevanza penale dei fatti di bancarotta (e cio' con
ogni relativa problematica connessa, anche in tema di oggettivita'
giuridica); dall' altro nella necessita' di inquadrare
sistematicamente nel diritto penale delle procedure concorsuali la
nuova tematica relativa ai riflessi penali della procedura della
"Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi",
recentemente introdotta nell' ordinamento. I due temi, peraltro tra
loro connessi per taluni aspetti, sono disgiuntamente affrontati
dall' A. per razionalita' di trattazione. Lo stesso A., in
conclusione, auspica, de iure condendo, che le riforme da apportare
ai riflessi penali delle procedure concorsuali si muovano sempre
tenendo ben in evidenza queste ultime, la loro ratio e la
pregiudizialita' da esse necessariamente da esplicarsi nei confronti
dei relativi illeciti penali; senza farsi ricorso a soluzioni che
snaturerebbero la natura e la stessa esistenza di queste procedure.
Finche' infatti si vorra' che esista, nelle sue varie forme, una
procedura collettiva, non si potra' fare a meno di considerare l'
operativita' del diritto penale in funzione strettamente strumentale
rispetto ad essa. Senza ambire ad un "primato" del diritto penale
che, nella specie, sarebbe assolutamente fuorviante, essendo ben
altre - ed in limine - le soluzioni che il diritto penale puo'
fornire.
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