| La sentenza annotata ha per oggetto l' attribuzione ad un ente
ecclesiastico di un legato, che si identifica con un asilo infantile
gestito direttamente dalla chiesa parrocchiale, la cui personalita'
giuridica sarebbe dovuta a possesso di Stato, cosi' da poter essere
considerato "ente di beneficenza ed istruzione istituito dalla chiesa
parrocchiale". L' A., annotando tale sentenza, osserva che il
concetto, sotteso implicitamente da tale sentenza, per cui l'
attivita' di gestione di un asilo infantile va considerata come
attivita' normale del parroco, e' stato puntualizzato
circostanziatamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza,
riassumendone quindi le linee essenziali. Esamina poi la figura del
parroco inteso quale rappresentate degli interessi religiosi diffusi
a tutta la comunita' dei fedeli, che, nella fattispecie in esame,
abbraccia anche quelli dei bambini bisognosi, concludendo col
ritenere, secondo quanto messo in luce dalla sentenza, che il parroco
nello svolgimento di attivita' assistenziali diventa, per lo Stato,
anche il rappresentante degli interessi specifici della comunita',
cui indirizza peculiari oggettivazioni della sua attivita'.
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