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149386
IDG830800236
83.08.00236 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spatolisano Maria Francesca
Il requisito della rilevanza e l' autonomia del giudizio costituzionale: alcune riflessioni sulla piu' recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (1977-1982)
Giur. cost., an. 27 (1982), fasc. 6-8, pag. 1469-1485
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021430
L' A. osserva che un' attenta disamina della piu' recente giurisprudenza costituzionale non consente di individuare una tendenza univoca nell' uso del concetto di rilevanza da parte della Corte, i cui poteri e comportamenti nei confronti della valutazione operata dal giudice "a quo" non e' pertanto possibile ancorare a schemi consolidati. Cosi', alle ripetute affermazioni dell' autonomia del giudizio costituzionale non sempre si fa seguire, in presenza di "ius superveniens" che non abroghi ne' faccia salva esplicitamente la disciplina impugnata, la restituzione degli atti al giudice "a quo" per il riesame della rilevanza; cosi', ancora, si danno perfino pronunce di inammissibilita' per difetto di rilevanza motivate su vicende che si ripercuotono sul giudizio principale successivamente all' ordinanza di rimessione; cosi', infine, la insufficiente motivazione sulla rilevanza e' talora severamente valutata, dando luogo a inammissibilita' o a restituzione degli atti, mentre in altri casi, invece, non viene considerata un ostacolo alla istaurazione dei giudizi costituzionali procedendo la stessa Corte ad integrarla. Da tutto cio' esce senz' altro avvalorata la tesi che rintraccia in intendimenti di equilibrio politico il filo conduttore del comportamento della Corte: volta in passato, quando si trattava di eliminare dall' ordinamento norme abbondantemente superate e precocemente invecchiate, a privilegiare una fattiva collaborazione con i giudici di merito; e tesa oggi, quando molti passi avanti sono stati fatti in tema di attuazione costituzionale, a rendersi piuttosto partecipe delle scelte fondamentali sullo stesso piano del legislatore, si da opporre, sempre piu' sovente, decisioni meramente processuali alle ordinanze piu' "provocatorie" provenienti dalla magistratura.
art. 134 Cost. art. 137 Cost. art. 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1 art. 25 l. 11 marzo 1953, n. 87
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