| L' A. osserva che un' attenta disamina della piu' recente
giurisprudenza costituzionale non consente di individuare una
tendenza univoca nell' uso del concetto di rilevanza da parte della
Corte, i cui poteri e comportamenti nei confronti della valutazione
operata dal giudice "a quo" non e' pertanto possibile ancorare a
schemi consolidati. Cosi', alle ripetute affermazioni dell' autonomia
del giudizio costituzionale non sempre si fa seguire, in presenza di
"ius superveniens" che non abroghi ne' faccia salva esplicitamente la
disciplina impugnata, la restituzione degli atti al giudice "a quo"
per il riesame della rilevanza; cosi', ancora, si danno perfino
pronunce di inammissibilita' per difetto di rilevanza motivate su
vicende che si ripercuotono sul giudizio principale successivamente
all' ordinanza di rimessione; cosi', infine, la insufficiente
motivazione sulla rilevanza e' talora severamente valutata, dando
luogo a inammissibilita' o a restituzione degli atti, mentre in altri
casi, invece, non viene considerata un ostacolo alla istaurazione dei
giudizi costituzionali procedendo la stessa Corte ad integrarla. Da
tutto cio' esce senz' altro avvalorata la tesi che rintraccia in
intendimenti di equilibrio politico il filo conduttore del
comportamento della Corte: volta in passato, quando si trattava di
eliminare dall' ordinamento norme abbondantemente superate e
precocemente invecchiate, a privilegiare una fattiva collaborazione
con i giudici di merito; e tesa oggi, quando molti passi avanti sono
stati fatti in tema di attuazione costituzionale, a rendersi
piuttosto partecipe delle scelte fondamentali sullo stesso piano del
legislatore, si da opporre, sempre piu' sovente, decisioni meramente
processuali alle ordinanze piu' "provocatorie" provenienti dalla
magistratura.
| |