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149396
IDG831200030
83.12.00030 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fiorentin Flavio
Le misure comunali di salvaguardia nel vigente ordinamento giuridico
Riv. amm. Rep. it., an. 133 (1982), fasc. 4, pt. 1, pag. 165-175
D1821; D18220
Le misure di salvaguardia, afferma l' A., consistono nella possibilita' per il Sindaco, dalla data di deliberazione comunale di adozione e fino alla emanazione del decreto di approvazione, di sospendere con provvedimento motivato, ogni decisione sulle domande di concessione edilizia quando queste siano in contrasto con lo strumento urbanistico adottato. Di tale salvaguardia, continua l' A., fruiscono i piani regolatori generali comunali, intercomunali, i piani di zona per l' edilizia economica e popolare e le aree per gli insediamenti produttivi. Delle misure di salvaguardia non si puo' dare applicazione estensiva o analogica. Lo strumento urbanistico che diviene oggetto della tutela a mezzo delle norme di salvaguardia e' il piano regolatore. Per le misure di salvaguardia, riferisce l' A., si e' passati dalla facoltativita' alla obbligatorieta' prescritta, per i piani regolatori generali, dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 e, per i piani particolareggiati, dallo art. 3. 19 novembre 1968, n. 1187. Per quel che riguarda decorrenza e durata della salvaguardia, vi e' concordanza secondo l' A., tra le varie leggi. Tutte concordano sulla "... data di deliberazione comunale". Il meccanismo viene applicato anche alle domande di concessione presentate anteriormente non ancora evase. Il Consiglio di Stato si e' espresso in questo senso con la decisione 29 settembre 1972, n. 633. L' A. inoltre afferma che la durata della applicazione della salvaguardia puo' raggiungere i cinque anni o i tre anni per i piani regolatori generali e particolareggiati, secondo che essi siano stati inoltrati o meno all' ufficio regionale competente all' istruttoria di essi per l' applicazione. Comunque, continua l' A., la salvaguardia e' applicabile fino alla approvazione degli strumenti urbanistici. L' A. ci conduce ad un esame del provvedimento di salvaguardia. Il sindaco prima di applicare la salvaguardia deve sentire il parere della Commissione Edilizia comunale sulla domanda di licenza e conformarsi ad esso: il parere quindi e' obbligatorio e vincolante. L' applicazione delle misure della salvaguardia ha luogo con l' emanazione del provvedimento motivato del Sindaco da notificare al richiedente entro il termine di sessanta giorni. Il provvedimento, conlude l' A., deve esprimere in modo inequivoco la volonta' del Sindaco.
l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 3 l. 19 novembre 1968, n. 1187 Cons. Stato 29 settembre 1972, n. 633
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