| Le misure di salvaguardia, afferma l' A., consistono nella
possibilita' per il Sindaco, dalla data di deliberazione comunale di
adozione e fino alla emanazione del decreto di approvazione, di
sospendere con provvedimento motivato, ogni decisione sulle domande
di concessione edilizia quando queste siano in contrasto con lo
strumento urbanistico adottato. Di tale salvaguardia, continua l' A.,
fruiscono i piani regolatori generali comunali, intercomunali, i
piani di zona per l' edilizia economica e popolare e le aree per gli
insediamenti produttivi. Delle misure di salvaguardia non si puo'
dare applicazione estensiva o analogica. Lo strumento urbanistico che
diviene oggetto della tutela a mezzo delle norme di salvaguardia e'
il piano regolatore. Per le misure di salvaguardia, riferisce l' A.,
si e' passati dalla facoltativita' alla obbligatorieta' prescritta,
per i piani regolatori generali, dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 e,
per i piani particolareggiati, dallo art. 3. 19 novembre 1968, n.
1187. Per quel che riguarda decorrenza e durata della salvaguardia,
vi e' concordanza secondo l' A., tra le varie leggi. Tutte concordano
sulla "... data di deliberazione comunale". Il meccanismo viene
applicato anche alle domande di concessione presentate anteriormente
non ancora evase. Il Consiglio di Stato si e' espresso in questo
senso con la decisione 29 settembre 1972, n. 633. L' A. inoltre
afferma che la durata della applicazione della salvaguardia puo'
raggiungere i cinque anni o i tre anni per i piani regolatori
generali e particolareggiati, secondo che essi siano stati inoltrati
o meno all' ufficio regionale competente all' istruttoria di essi per
l' applicazione. Comunque, continua l' A., la salvaguardia e'
applicabile fino alla approvazione degli strumenti urbanistici. L' A.
ci conduce ad un esame del provvedimento di salvaguardia. Il sindaco
prima di applicare la salvaguardia deve sentire il parere della
Commissione Edilizia comunale sulla domanda di licenza e conformarsi
ad esso: il parere quindi e' obbligatorio e vincolante. L'
applicazione delle misure della salvaguardia ha luogo con l'
emanazione del provvedimento motivato del Sindaco da notificare al
richiedente entro il termine di sessanta giorni. Il provvedimento,
conlude l' A., deve esprimere in modo inequivoco la volonta' del
Sindaco.
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