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149399
IDG831200109
83.12.00109 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cerulli Irelli Vincenzo
Proprieta' pubblica di cose produttive; i "Beni minerari"
Foro amm., an. 58 (1982), fasc. 6, pt. 1, pag. 1126-1159
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1304; D13041
Nel saggio viene affrontato il tema della proprieta' pubblica "riservata" di cose produttive: con particolare riferimento ai "beni minerari". Questi ultimi costituiscono infatti la categoria piu' significativa di beni produttivi di appartenenza pubblica: insieme alle foreste, che tuttavia non sono beni "riservati". La sussistenza in capo allo Stato (od ad altro ente pubblico), della proprieta', "riservata", di beni produttivi, comporta una serie di conseguenze di ordine positivo assai significative. Mentre, come e' noto, la situazione dominicale pubblica concernente gli altri beni pubblici, sia quelli destinati all' uso collettivo sia quelli destinati ad un servizio pubblico, si risolve in una mera forma, in un mero fatto di imputazione. Laddove la proprieta' pubblica dei beni produttivi tende a trasformarsi in attivita' di impresa avente ad oggetto l' utilizzazione produttiva dei beni stessi. La riserva della proprieta' (ex art. 42 Cost.) diventa riserva del diritto d' impresa. Il diritto minerario vigente, principalmente contenuto nella legge mineraria del 1927 (r.d. 29 luglio 1927 n. 1443), si limita a disciplinare alcuni procedimenti amministrativi attraverso i quali lo Stato concede a terzi il diritto di sfruttamento dei beni minerari. Nel saggio, tali procedimenti vengono analizzati ponendoli in relazione con la situazione di autonomia dominicale spettante all' ante proprietario circa i beni. Tale situazione, infatti, consente all' ente una volta venuto ad esistenza il singolo bene minerario, e formatasi su di esso la proprieta' pubblica, di non attivare i procedimenti concessori: sulla base di propria autonoma, e pur motivata, decisione, di condurre direttamente l' impresa, o attraverso un proprio ente strumentale, ovvero di non procedere al momento, ad alcuna attivita' di sfruttamento del bene, destinandolo alla conservazione (tesaurizzazione) in vista di esigenze future. Nel saggio viene analizzato il procedimento formativo della proprieta' pubblica mineraria nei casi concreti, distinguendolo e articolandolo nelle sue varie fasi: rinvenimento del giacimento, dichiarazione di esistenza e coltivabilita' dello stesso, formazione dell' azienda mineraria come compendio patrimoniale attraverso la successiva costituzione dell' apparato pertinenziale della miniera. Dall' azienda mineraria vera e propria (indissolubilmente legata alla miniera) e percio' oggetto di proprieta' del concessionario, costituita dal complesso degli impianti asportabili senza pregiudizio della lavorazione mineraria. Le attivita' minerarie vengono analizzate sotto il profilo concessorio, seguendo lo schema della legge mineraria. Particolare attenzione viene dedicata al momento dell' autotutela del rapporto concessorio: dichiarazione di decadenza ai sensi della legge mineraria, revoca secondo i principi generali del diritto amministrativo.
art. 826 c.c. l. 29 luglio 1927, n. 1443
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