| Nel saggio viene affrontato il tema della proprieta' pubblica
"riservata" di cose produttive: con particolare riferimento ai "beni
minerari". Questi ultimi costituiscono infatti la categoria piu'
significativa di beni produttivi di appartenenza pubblica: insieme
alle foreste, che tuttavia non sono beni "riservati". La sussistenza
in capo allo Stato (od ad altro ente pubblico), della proprieta',
"riservata", di beni produttivi, comporta una serie di conseguenze di
ordine positivo assai significative. Mentre, come e' noto, la
situazione dominicale pubblica concernente gli altri beni pubblici,
sia quelli destinati all' uso collettivo sia quelli destinati ad un
servizio pubblico, si risolve in una mera forma, in un mero fatto di
imputazione. Laddove la proprieta' pubblica dei beni produttivi tende
a trasformarsi in attivita' di impresa avente ad oggetto l'
utilizzazione produttiva dei beni stessi. La riserva della proprieta'
(ex art. 42 Cost.) diventa riserva del diritto d' impresa. Il diritto
minerario vigente, principalmente contenuto nella legge mineraria del
1927 (r.d. 29 luglio 1927 n. 1443), si limita a disciplinare alcuni
procedimenti amministrativi attraverso i quali lo Stato concede a
terzi il diritto di sfruttamento dei beni minerari. Nel saggio, tali
procedimenti vengono analizzati ponendoli in relazione con la
situazione di autonomia dominicale spettante all' ante proprietario
circa i beni. Tale situazione, infatti, consente all' ente una volta
venuto ad esistenza il singolo bene minerario, e formatasi su di esso
la proprieta' pubblica, di non attivare i procedimenti concessori:
sulla base di propria autonoma, e pur motivata, decisione, di
condurre direttamente l' impresa, o attraverso un proprio ente
strumentale, ovvero di non procedere al momento, ad alcuna attivita'
di sfruttamento del bene, destinandolo alla conservazione
(tesaurizzazione) in vista di esigenze future. Nel saggio viene
analizzato il procedimento formativo della proprieta' pubblica
mineraria nei casi concreti, distinguendolo e articolandolo nelle sue
varie fasi: rinvenimento del giacimento, dichiarazione di esistenza e
coltivabilita' dello stesso, formazione dell' azienda mineraria come
compendio patrimoniale attraverso la successiva costituzione dell'
apparato pertinenziale della miniera. Dall' azienda mineraria vera e
propria (indissolubilmente legata alla miniera) e percio' oggetto di
proprieta' del concessionario, costituita dal complesso degli
impianti asportabili senza pregiudizio della lavorazione mineraria.
Le attivita' minerarie vengono analizzate sotto il profilo
concessorio, seguendo lo schema della legge mineraria. Particolare
attenzione viene dedicata al momento dell' autotutela del rapporto
concessorio: dichiarazione di decadenza ai sensi della legge
mineraria, revoca secondo i principi generali del diritto
amministrativo.
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