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149435
IDG821200909
82.12.00909 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sandulli Aldo M.
Il silenzio-accoglimento nella legge Nicolazzi
relazione al Convegno di studi organizzato dall' Istituto di diritto pubblico dell' Universita' di Perugia e dell' Istituto Chora di Roma, Perugia, 21-22 maggio 1982
Riv. giur. edil., an. 25 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 53-65
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D182; D18225; D18226; D152; D153; D540
La relazione, fatto un rapido excursus sulle disposizioni in materia di edilizia residenziale, perviene all' analisi dell' istituto, introdotto dalla legge "Nicolazzi", del silenzio-accoglimento, in via definitiva in riferimento alle autorizzazioni gratuite, ed in via temporanea rispetto alle autorizzazioni onerose. Vengono analizzati gli artt. 7 ed 8 della predetta legge, i quali regolano il termine di 90 giorni in cui i provvedimenti vengono tacitamente assentiti, le modalita' di presentazione della documentazione, che nei Comuni con oltre 30 mila abitanti deve essere completa di una certificazione comunale di destinazione, e l' ambito di operativita' del silenzio-accoglimento. In particolare l' A. si sofferma sui presupposti sostanziali della fattispecie permissiva che si realizza automaticamente quando concorrono le condizioni volute dalla legge, e sul regime delle sanzioni penali ed amministrative. Tali sanzioni si applicano anche a coloro che realizzano opere per le quali e' previsto il silenzio-accoglimento. Si sofferma infine brevemente su due problemi: 1) possibilita' che l' Amministrazione si pronunci sulla richiesta di concessione-autorizzazione successivamente al formarsi del silenzio; 2) rimedi giurisdizionali a disposizione dei controinteressati. Sul primo punto viene data risposta negativa, e, quanto al secondo punto, i controinteressati potranno adire il giudice civile o amministrativo a seconda delle posizioni soggettive lese.
art. 7 d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 art. 8 d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 art. 48 l. 5 agosto 1978, n. 457
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