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149442
IDG831000217
83.10.00217 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a circ. min. finanze 16 giugno 1982 n. 51
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 6, pt. 3, pag. 437
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23152; D23156; D23154; D14101
Commentando le istruzioni emanate dal Ministero delle finanze in merito allo sgravio dell' IVA concesso dall' art. 38 "quater" del decreto n. 633 del 1972 ai viaggiatori stranieri, domiciliati e residenti in altri Stati della CEE, per gli acquisti al dettaglio di beni da trasportare con se' all' estero, l' A. osserva, con riguardo ai relativi adempimenti documentali, che per la prima volta in tema di esportazione il legislatore non commina alcuna sanzione acarico del cedente per fatti imputabili al cessionario. Per quanto riguarda l' applicazione dello sgravio in argomento ai soggetti extracomunitari ed al relativo obbligo di apposizione del visto da parte dell' ufficio doganale di uscita dallo Stato sull' esemplare della fattura consegnato al cessionario, l' A. rileva che il "visto uscire" e' riservato alle bollette doganali (e non alle fatture) ed e' apposto e firmato dai militari della Guardia di Finanza che hanno "visto" materialmente le merci varcare i confini dello Stato, mentre il funzionario doganale normalmente non ha "visto" tale uscita. Appare pertanto necessario un coordinamento con le norme doganali.
art. 38 quater d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 46 comma 1 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 18 d.p.r. 30 dicembre 1981 n. 793
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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