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| IDG831200108 | |
| 83.12.00108 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Baccarini Stefano
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| Ricusazione ed enti pubblici minori
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| nota a Cons. Stato sez. VI 4 maggio 1982, n. 245
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| Foro amm., an. 58 (1982), fasc. 6, pt. 1, pag. 1032-1034
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4025; D16114
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| L' A. commenta adesivamente l' affermazione giurisprudenziale secondo
la quale la ricusazione, non costituendo a differenza dell'
astensione un principio generale, non e' applicabile, in assenza di
uno specifico richiamo, contenuto nel regolamento organico, al
presidente di un ente pubblico minore. Esiste nel processo civile,
penale, amministrativo e nel procedimento disciplinare per gli
impiegati civili dello Stato, una interdipendenza tra dovere di
imparzialita', che da' luogo all' estensione, e diritto all'
imparzialita', che da' luogo alla ricusazione. Peraltro la
ricusazione, mentre nei procedimenti giurisdizionali si configura per
la parte come un onere, nel procedimento disciplinare costituisce una
mera facolta'. Cio' non perche' soltanto in quest' ultimo caso sia
offeso un interesse pubblico, ma per il principio generale secondo il
quale le irregolarita' nella composizione dell' organo si fanno
valere soltanto in occasione dell' impugnativa del provvedimento
conclusivo. La rottura della simmetria formale tra astensione e
ricusazione segna la transizione dal primato della tutela preventiva
a quello della tutela successiva nei confronti dell' atto
amministrativo e rafforza le garanzie del privato.
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| art. 149 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3
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