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149447
IDG831200108
83.12.00108 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Baccarini Stefano
Ricusazione ed enti pubblici minori
nota a Cons. Stato sez. VI 4 maggio 1982, n. 245
Foro amm., an. 58 (1982), fasc. 6, pt. 1, pag. 1032-1034
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4025; D16114
L' A. commenta adesivamente l' affermazione giurisprudenziale secondo la quale la ricusazione, non costituendo a differenza dell' astensione un principio generale, non e' applicabile, in assenza di uno specifico richiamo, contenuto nel regolamento organico, al presidente di un ente pubblico minore. Esiste nel processo civile, penale, amministrativo e nel procedimento disciplinare per gli impiegati civili dello Stato, una interdipendenza tra dovere di imparzialita', che da' luogo all' estensione, e diritto all' imparzialita', che da' luogo alla ricusazione. Peraltro la ricusazione, mentre nei procedimenti giurisdizionali si configura per la parte come un onere, nel procedimento disciplinare costituisce una mera facolta'. Cio' non perche' soltanto in quest' ultimo caso sia offeso un interesse pubblico, ma per il principio generale secondo il quale le irregolarita' nella composizione dell' organo si fanno valere soltanto in occasione dell' impugnativa del provvedimento conclusivo. La rottura della simmetria formale tra astensione e ricusazione segna la transizione dal primato della tutela preventiva a quello della tutela successiva nei confronti dell' atto amministrativo e rafforza le garanzie del privato.
art. 149 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3
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