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149448
IDG831200166
83.12.00166 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Torto Antonino
La correttezza caratteristica fondamentale dell' attivita' della pubblica amministrazione
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 56 (1982), fasc. 13-14 ( luglio), pag. 1357-1364
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D022
Svolto un breve excursus storico circa la nascita dell' organizzazione pubblica, quale componente dello Stato, verificatasi in un contesto sociale di tipo liberale, e rilevato come con l' evoluzione della dinamica sociale si siano maturate nuove esigenze, comuni ai consociati, l' A. osserva che, crescendo i bisogni della collettivita', sono sempre piu' aumentati i compiti della pubblica Amministrazione, che, per meglio assolvere i propri fini, ha assunto struttura pluralistica, per cui, in virtu' del fenomeno della entificazione, sono sorti numerosi Enti pubblici. Osserva come lo Stato "sociale" riconosca la superiorita' "naturale" degli Enti pubblici e, di conseguenza, attribuisca alla pubblica Amministrazione una posizione sovraordinata (cosidetta supremazia generale), da cui scaturisce la peculiare efficacia autoritativa degli atti pubblici. Premesse quindi alcune considerazioni circa la natura e funzione della correttezza pubblica, ne ricerca il fondamento e le modalita' di attuazione, rilevando che l' assolvimento esauriente dei compiti e la tutela effettiva dei terzi interessati all' attivita' pubblica si perseguono attraverso l' applicazione del "principio di correttezza", principio questo che non e' espressamente sancito (come per il diritto comune nell' art. 1175 c.c.) dalle norme pubbliche, pero' si ricava virtualmente dal complesso delle norme dell' ordinamento giuridico. Secondo questo principio gli organi pubblici, nello svolgimento delle attivita' istituzionali, debbono scegliere gli atti idonei attraverso una analisi preventiva degli effetti, cioe' guardando il contesto socio-giuridico a cui l' atto e' destinato, debbono valutare le possibili connessioni ed implicazioni per accertare se il risultato sia quello effettivamente prestabilito dalla legge, debbono inoltre acclarare se l' atto possa risultare lesivo degli interessi privati.
art. 1175 c.c.
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