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Documento


149449
IDG831200191
83.12.00191 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannotta Raffaele
Nota a Cons. Stato sez. VI 1 giugno 1982, n. 286
Foro amm., an. 38 (1982), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1247-1248
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1520; D15401
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che nell' ambito della materia pensionistica qualora si controverta su interventi unilaterali dell' amministrazione competente a disciplinare il sistema pensionistico e' prospettabile la giurisdizione del giudice amministrativo, ma qualora vengano contestate come nel caso in esame pretese creditorie derivanti da rapporti obbligatori (liquidazione degli onorari di ingegneri liberi professionisti) allora la giurisprudenza ha sempre negato la giurisdizione amministrativa.
Cons. Stato sez. VI 15 giugno 1971, n. 442
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