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| IDG821200928 | |
| 82.12.00928 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Greco Guido
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| Sul termine di determinazione e di pagamento dell' indennita' di
occupazione d' urgenza
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| nota a Trib. Venezia 11 settembre 1981, n. 1128
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| Regioni, an. 10 (1982), fasc. 3, pag. 486-491
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D13130; D13101; D1520
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| Con la sentenza in esame il tribunale di Venezia ha stabilito che,
poiche' l' art. 20 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 non fissa alcun
termine all' amministrazione per la determinazione e la
corresponsione dell' indennita' di occupazione d' urgenza, in tal
caso il creditore puo' richiedere la fissazione giudiziale del
termine ai sensi dell' art. 1183 c.c.. Innanzitutto l' A. afferma di
condividere la considerazione con cui il Tribunale, sostenendo che il
proprietario del bene occupato risulta titolare di un vero e proprio
diritto soggettivo all' indennita' di occupazione, ha riconosciuto la
giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in oggetto.
Successivamente, dopo aver esposto i motivi per cui condivide
pienamente le conclusioni cui e' giunto il Tribunale di Venezia, l'
A. afferma che, tuttavia, esse non sono completamente appaganti in
una prospettiva piu' generale di tutela del proprietario destinatario
del provvedimento ablatorio. Infatti la necessita' di attendere la
conclusione di un intero giudizio di cognizione, a cui dovra' seguire
un ulteriore giudizio per la determinazione del quantum dell'
indennita' ed, eventualmente, un giudizio di esecuzione, lede di
fatto il diritto del proprietario-creditore di ottenere entro termini
accettabili quanto gli e' dovuto. L' A. si chiede quindi se non
sussistano piu' agili strumenti di tutela del proprietario e ricorda
come l' ordinamento preveda la possibilita' di costituire in mora la
pubblica amministrazione tutte le volte in cui essa debba procedere
ad atti od operazioni per cui non siano statuiti termini perentori di
adempimento. La norma in questione e' l' art. 25 del T.U. degli
impiegati civili dello Stato 10 gennaio 1957, n. 3, disposizione che
e' stata predisposta per la tutela delle posizioni di diritto
soggettivo e' che e' generalmente ritenuta applicabile anche nei casi
di attivita' provvedimentale in senso tecnico.
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| art. 20 l. 22 ottobre 1971, n. 865
art. 1183 c.c.
C. Cost. 6 dicembre 1977, n. 138
art. 25 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3
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