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149464
IDG821200928
82.12.00928 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Greco Guido
Sul termine di determinazione e di pagamento dell' indennita' di occupazione d' urgenza
nota a Trib. Venezia 11 settembre 1981, n. 1128
Regioni, an. 10 (1982), fasc. 3, pag. 486-491
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D13130; D13101; D1520
Con la sentenza in esame il tribunale di Venezia ha stabilito che, poiche' l' art. 20 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 non fissa alcun termine all' amministrazione per la determinazione e la corresponsione dell' indennita' di occupazione d' urgenza, in tal caso il creditore puo' richiedere la fissazione giudiziale del termine ai sensi dell' art. 1183 c.c.. Innanzitutto l' A. afferma di condividere la considerazione con cui il Tribunale, sostenendo che il proprietario del bene occupato risulta titolare di un vero e proprio diritto soggettivo all' indennita' di occupazione, ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in oggetto. Successivamente, dopo aver esposto i motivi per cui condivide pienamente le conclusioni cui e' giunto il Tribunale di Venezia, l' A. afferma che, tuttavia, esse non sono completamente appaganti in una prospettiva piu' generale di tutela del proprietario destinatario del provvedimento ablatorio. Infatti la necessita' di attendere la conclusione di un intero giudizio di cognizione, a cui dovra' seguire un ulteriore giudizio per la determinazione del quantum dell' indennita' ed, eventualmente, un giudizio di esecuzione, lede di fatto il diritto del proprietario-creditore di ottenere entro termini accettabili quanto gli e' dovuto. L' A. si chiede quindi se non sussistano piu' agili strumenti di tutela del proprietario e ricorda come l' ordinamento preveda la possibilita' di costituire in mora la pubblica amministrazione tutte le volte in cui essa debba procedere ad atti od operazioni per cui non siano statuiti termini perentori di adempimento. La norma in questione e' l' art. 25 del T.U. degli impiegati civili dello Stato 10 gennaio 1957, n. 3, disposizione che e' stata predisposta per la tutela delle posizioni di diritto soggettivo e' che e' generalmente ritenuta applicabile anche nei casi di attivita' provvedimentale in senso tecnico.
art. 20 l. 22 ottobre 1971, n. 865 art. 1183 c.c. C. Cost. 6 dicembre 1977, n. 138 art. 25 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3
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