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Documento


149470
IDG820900510
82.09.00510 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vanni Roberto
Il pubblico ministero in Pretura
Giust. pen., an. 87 (1982), fasc. 2, pt. 3, pag. 97-128
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02307; D60301; D60302; D6102; D6216; D60210
L' A. analizza assai approfonditamente le diverse attivita' esercitate dal Pretore ed i vari poteri a tale giudice conferiti. Considerati gli atti posti in essere dal Pretore nei procedimenti per reati di competenza superiore, gli atti di polizia giudiziaria compiuti per reati di sua competenza nonche' il potere di archiviazione, l' A. conclude che quella del Pretore e' una giurisdizione senza azione (e quindi improntata ad un principio inquisitorio). Gli unici casi in cui e' possibile parlare di esercizio dell' azione penale nel processo pretorile sono quelli di azione esercitata da parte del Procuratore della Repubblica (ad esempio il caso previsto dall' art. 74 comma 4 c.p.p.). Questa conclusione porta ad auspicare la costituzione di un vero e proprio ufficio del P.M. presso la Pretura, rischiandosi altrimenti una potenziale parzialita' del Pretore. Questo rischio non puo' di certo ritenersi insussistente sul presupposto che al dibattimento vi e' un rappresentante del P.M.. Tale rappresentante e' infatti cosi' poco interessato e partecipe da non riequilibrare affatto il potere del Pretore. Molto piu' utile per creare un vero e proprio contraddittorio puo' essere un querelante o denunciante costituitosi parte civile. Ma l' esistenza di una parte civile e' cosi' episodica da non risolvere il problema. L' A. conclude osservando che con il progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale e' stata prevista la costituzione di un apposito ufficio del P.M. presso il Pretore.
art. 72 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 art. 74 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 art. 74 comma 4 c.p.p. art. 219 c.p.p. art. 225 c.p.p. art. 231 c.p.p. art. 444 c.p.p. art. 445 c.p.p. art. 577 c.p.p. art. 112 Cost. art. 4 l. 5 dicembre 1969, n. 932 l. 3 aprile 1974, n. 108
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