| L' A. rileva preliminarmente che il recupero del patrimonio edilizio
esistente e' uno degli aspetti piu' qualificanti della legge 8 agosto
1978 n. 457, contenente "Norme per l' edilizia residenziale", e che
il sistema delineato dal titolo IV di tale legge costituisce lo
strumento privilegiato e prioritario attraverso il quale debbono
passare, almeno in linea di principio, tutti gli interventi in
materia. Traccia quindi un quadro sintetico della nuova disciplina
dettata nel suddetto titolo IV, rilevando come un certo margine sia
lasciato al legislatore regionale, nei limiti dei principi stabiliti
dalla legge stessa, per quanto riguarda i contenuti dei piani di
recupero, le procedure di approvazione, gli obiettivi da raggiungere,
la consistenza delle condizioni di degrado degli immobili da
includere nelle zone di recupero, la puntuale definizione degli
interventi ed il raccordo fra le nuove previsioni attuative e le
realta' fisiche, culturali e amministrative presenti nel territorio
di ciascuna regione. Rileva pertanto come nell' ambito dello spazio
suddetto si sia mossa la Regione Toscana con la legge regionale 21
maggio 1980, n. 59, concernente le "Norme per gli interventi per il
recupero del patrimonio esistente", della quale svolge un puntuale
ampio commento.
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