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| IDG821200563 | |
| 82.12.00563 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Castiglione Giovanni
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| La concessione edilizia e la conformita' alla normativa urbanistica
nelle opere pubbliche e di pubblico interesse
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| Cons. Stato, an. 33 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 281-289
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1824; D18220
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| Il contenuto dell' articolo vuole dimostrare l' infondatezza della
generale opinione che ritiene l' edilizia pubblica non soggetta alle
autorizzazioni e ai vincoli previsti dalla disciplina urbanistica. L'
A. distingue tra opere pubbliche e opere di interesse pubblico,
comprendendo tra le prime le opere destinate al soddisfacimento delle
esigenze della collettivita' quali scuole, ospedali e tra le seconde
quelle che acquistano solo successivamente un fine pubblico. La
disciplina urbanistica prevede per le prime un preventivo
accertamento, di competenza del Ministro dei Lavori Pubblici, ora
effettuato d' intesa con le Regioni, sulla conformita' delle opere
alle prescrizioni dei piani regolatori e regolamenti edilizi. A
questo punto, secondo la prevalente giurisprudenza e anche secondo l'
A., non e' necessaria la concessione ad aedificandum, dato che lo
scopo di questa ultima e' gia' raggiunto attraverso l' accertamento
di conformita' svolto dagli organi statali e regionali. Diversa e'
invece la situazione nel caso di opere di interesse pubblico perche'
si rende necessaria la concessione, oltre alla generale rispondenza
alla disciplina urbanistica, dato che le convenzioni, soprattutto per
l' edilizia economica e popolare, non sono sufficienti ad integrare
gli estremi di un accertamento statale.
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| art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150
art. 4 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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