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149480
IDG821200563
82.12.00563 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Castiglione Giovanni
La concessione edilizia e la conformita' alla normativa urbanistica nelle opere pubbliche e di pubblico interesse
Cons. Stato, an. 33 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 281-289
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1824; D18220
Il contenuto dell' articolo vuole dimostrare l' infondatezza della generale opinione che ritiene l' edilizia pubblica non soggetta alle autorizzazioni e ai vincoli previsti dalla disciplina urbanistica. L' A. distingue tra opere pubbliche e opere di interesse pubblico, comprendendo tra le prime le opere destinate al soddisfacimento delle esigenze della collettivita' quali scuole, ospedali e tra le seconde quelle che acquistano solo successivamente un fine pubblico. La disciplina urbanistica prevede per le prime un preventivo accertamento, di competenza del Ministro dei Lavori Pubblici, ora effettuato d' intesa con le Regioni, sulla conformita' delle opere alle prescrizioni dei piani regolatori e regolamenti edilizi. A questo punto, secondo la prevalente giurisprudenza e anche secondo l' A., non e' necessaria la concessione ad aedificandum, dato che lo scopo di questa ultima e' gia' raggiunto attraverso l' accertamento di conformita' svolto dagli organi statali e regionali. Diversa e' invece la situazione nel caso di opere di interesse pubblico perche' si rende necessaria la concessione, oltre alla generale rispondenza alla disciplina urbanistica, dato che le convenzioni, soprattutto per l' edilizia economica e popolare, non sono sufficienti ad integrare gli estremi di un accertamento statale.
art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 4 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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