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149481
IDG821200581
82.12.00581 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Travi Aldo
I piani di zona ed interventi di recupero dopo la l. 457/1978
nota a TAR LO 15 luglio 1981, n. 809
Regioni, an. 10 (1982), fasc. 1-2, pag. 243-250
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18200
Viene confermata con questa sentenza l' impossibilita', gia' rilevata dal Consiglio di Stato, di realizzare, attraverso i piani di zona, risanamenti del patrimonio edilizio esistente, che, dopo la legge n. 457 del 5 agosto 1978, solo a mezzo piani di recupero possono essere eseguiti. L' A. ritiene che il Tribunale Amministrativo Regionale abbia riconosciuto il piano di recupero come unico strumento utilizzabile in base ad una lettura restrittiva dell' art. 3 della l. n. 167 dell' 8 aprile 1962 che esclude la proprieta' edilizia dall' assoggettamento ai piani di zona, mentre, secondo la sua opinione, i Comuni possono optare per gli interventi di recupero tra gli strumenti urbanistici tradizionali come piani di zona e i nuovi piani di recupero, questi ultimi specializzati nel risanamento edilizio, senza con cio' comportare illegittimita' dei primi. In pratica pero' i Comuni hanno usato poco questi piani anche perche' le Regioni non hanno disciplinato, come invece spettava loro, la disciplina di attuazione di essi.
l. 5 agosto 1978, n. 468 art. 3 l. 18 aprile 1962, n. 167
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