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149487
IDG830600563
83.06.00563 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Leone Ugo
Commissioni parlamentari d' inchiesta e arresto provvisorio
Temi rom., an. 31 (1982), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 445-452
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D021151; D61469
Le commissioni d' inchiesta non possono operare arresti provvisori di chicchessia (quali testimoni, rectius "informatori") in quanto tale potere coercitivo non viene loro conferito ne' dall' art. 82 Cost. ne' da alcuna altra norma dell' ordinamento. Quando l' art. 82 Cost. stabilisce "la Commissione d' inchiesta procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell' autorita' giudiziaria", tale rinvio deve intendersi in senso teleologico, serve cioe' per facilitare lo svolgimento dell' inchiesta su materie di pubblico interesse e quindi l' attivita' della Commissione deve rimanere ancorata ai suoi compiti ed ai suoi obiettivi di natura squisitamente politica. Argomentando altrimenti si giungerebbe alla negazione della divisione dei poteri, primo requisito dello Stato di diritto.
art. 82 Cost. l. 23 settembre 1981, n. 527 C. Cost. 22 ottobre 1975, n. 231
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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