Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


149489
IDG820900471
82.09.00471 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Balsano Luigi
Il sequestro penale in tema di concessione edilizia illegittima
Riv. pen., an. 108 (1982), fasc. 5, pag. 449-453
D18222; D540; D6144
La giurisprudenza ritiene che il giudice puo' fare uso del sequestro non in virtu' dell' art. 219 c.p.p., perche' alla tutela dell' aspetto urbanistico e' preposta esclusivamente la P.A., ma in vista di altra finalita' specifica assegnata alla misura, quale quella di impedire che il reato venga portato a ulteriori conseguenze. Il giudice deve pero', a giudizio dell' A., operare con equilibrio. Va distinta la illegittimita' sostanziale dalla illegittimita' formale. La prima si ha quando, ad esempio, il costruttore edifica senza licenza ovvero in difformita' da questa per cui l' abusivita' dell' opera, nella quale si rivela l' illegittimita', e' per cosi' dire gia' in re ipsa, sicche' il giudice ha la facolta' di scegliere nella sua discrezionalita' l' adozione del sequestro per il tempo necessario all' acquisizione della prova. L' illegittimita' formale e' quella che inerisce alla costituzione dell' iter formativo della concessione edilizia. L' A. ricorda infine l' antica questione del giudice competente a decidere l' illegittimita' dell' atto, risolta ormai nel senso della possibilita' di sindacato sulla legittimita' dell' atto anche da parte del giudice.
art. 190 c.p.p. art. 219 c.p.p. art. 337 c.p.p. art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E art. 33 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 13 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 17 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati